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Andrea Morzenti pubblicato su lavoroeimpresa.com

Somministrazione di lavoratori con disabilità: le Regioni leggono il Jobs Act


Regioni (Province e Comuni).

Perché inizio il mio breve post con queste tre parole? Perché, parafrasando il detto “paese che vai, usanza che trovi”, oggi vi racconterò una storia che potremmo chiamare “Regione che vai, computo di lavoratori con disabilità che trovi”.

Partiamo però dal dato normativo.

Il decreto legislativo n. 81/2015 (noto come il “Codice dei contratti” del Jobs Act) ha introdotto un’importante novità in tema di somministrazione di lavoro di lavoratori con disabilità. L’art. 34, comma 3, prevede, infatti, una nuova eccezione alla regola generale secondo cui il lavoratore somministrato (brutto termine ma, ahimè, questo è) non è mai computato nell'organico dell’utilizzatore “ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo”. Sino al 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del d.lgs. 81/2015) l’unica eccezione, presente fin dal lavoro temporaneo nella Legge n. 196/1997 e oggi comunque confermata, era rappresentata dalle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: per l’applicazione di norme riferite a queste materie il lavoratore somministrato, infatti, è da sempre computato nell'organico dell’utilizzatore.

La novità riguarda appunto il computo dei lavoratori con disabilità ai sensi e per gli effetti della Legge n. 68/1999. Si dispone che “in caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68”. Norma, questa, che si pone l’importante duplice obiettivo di i) favorire l’occupabilità di lavoratori con disabilità, agevolando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e ii) venire incontro alle esigenze dei datori di lavoro, introducendo una nuova modalità di computo di tali lavoratori. La novella è stata salutata con grande favore da parte delle Agenzie per il lavoro, in quanto vista come riconoscimento di un’attività da sempre posta in essere dalle stesse, volta a migliorare l’occupabilità dei lavoratori svantaggiati.

Fin qui, come detto, il dato normativo.

Ma, come alcune volte accade nel nostro splendido Paese, i problemi iniziano con l’applicazione delle norme, soprattutto quando demandata a Enti Locali che le interpretano in modo difforme. Ed è questo il caso. Anche se, a onor del vero, dopo oltre un anno dall'entrata in vigore della norma e con una certa fatica, una linea uniforme, che provo a sintetizzare per punti di seguito, pareva essere raggiunta:

• necessità di una missione di durata complessiva non inferiore ai 12 mesi;

• il lavoratore con disabilità deve essere iscritto alle liste del collocamento mirato;

• il lavoratore consegna all'Agenzia l’attestazione della sua iscrizione;

• l’Agenzia richiede al collocamento mirato nulla osta all'assunzione con richiesta nominativa;

• il collocamento mirato verifica la congruità della mansione con la disabilità del lavoratore;

• se l’Agenzia riceve il nulla osta, può procedere all'assunzione nominativa;

• nel modello UniSomm (comunicazione obbligatoria) l’Agenzia “flagga” il campo “disabili, sì”;

• l’utilizzatore, ricevuti dall’Agenzia i dati dell’UniSomm, fa richiesta di computo del lavoratore assunto dall’Agenzia ai sensi dell’art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015;

• l’utilizzatore nel suo riepilogo annuale riporterà (anche) il lavoratore con disabilità inserito in esecuzione del contratto di somministrazione.

Linea uniforme che sembrava raggiunta, dicevo. Sembrava, appunto. Perché in Italia le Regioni sono venti e all'appello mancava la Regione Umbria, la quale ha fornito recentemente una diversa interpretazione basata su una parola, il participio passato del verbo computare – “computato” – utilizzata dal legislatore delegato nella stesura della novella in commento (contenuta, come detto, nel d.lgs. n. 81/2015, all’art. 34, comma 3). Participio passato che, a parere della Regione Umbria, rimanderebbe all’art. 4, comma 3-bis, della Legge n. 68/1999. Tale articolo, rubricato “Criteri di computo della quota di riserva”, al comma 3-bis, introdotto dal decreto legislativo n. 151/2015 (noto come il “Decreto semplificazioni” del Jobs Act), consente al datore di lavoro di computare, nella quota di riserva di cui all’articolo 3, lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%.

La Regione Umbria, a differenza del resto d’Italia, in sostanza sembrerebbe quindi prevedere un doppio regime:

1. ordinario per datori di lavoro “tradizionali”, per i quali gli obblighi di riserva possono essere assolti con l’assunzione nominativa di lavoratori con disabilità elencate nell’art. 1 della L. 68/1999 (ad esempio, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%);

2. speciale per le Agenzie per il lavoro, le quali, per poter garantire l’assolvimento degli obblighi di riserva a favore di un utilizzatore, devono necessariamente assumere – e somministrare con missione di almeno 12 mesi – lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%.

La Regione Umbria, in una Nota, afferma che non è necessario che il lavoratore in somministrazione sia già iscritto alle liste di cui alla Legge 68/99, né è necessario conoscere i termini della sua provenienza da una Agenzia per il lavoro. La stessa Nota conclude affermando che l’attuazione della Legge n. 68/99 da parte dei servizi del lavoro può trovare diversità applicativa in virtù di disposizioni delle singole Regioni, in forza delle competenze in capo alle Regioni stesse sulle materie relative al lavoro e all’occupazione.

La Regione Umbria, applicando la propria singolare interpretazione, nega quindi il nulla osta alle Agenzie per il lavoro, vanificando – di fatto – l’intervento legislativo in commento e compromettendone il raggiungimento dei relativi obiettivi.

In altri termini: “Regione che vai, diversa applicazione delle norme in materie del lavoro che trovi”.

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