Sulla Piattaforma gestita dall'INPS "Il prestatore di lavoro e il datore potranno procedere allo scambio domanda/offerta di piccole attività occasionali", scrivono Davide Colombo e Matteo Prioschi sul Sole24Ore di sabato 8 luglio 2017.
I nuovi voucher (Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale) fanno certamente rima con INPS. È l'Istituto guidato da Tito Boeri, infatti, ad essere il vero attore protagonista delle prestazioni di lavoro occasionali che, operativamente dal 10 luglio 2017, hanno sostituito i vecchi voucher.
Qui mi voglio soffermare su un punto, cioè sulla procedura che l'INPS ha costruito, a mio parere andando oltre la previsione normativa, con esclusivo riferimento allo strumento dedicato alle aziende (con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato), che il Contratto di prestazione occasionale (il CPO).
Scrive l'INPS nella Circolare n. 107 del 5 maggio 2017 (pag. 9):
Allo scopo di favorire l’approntamento di ogni forma di tutela nei confronti del lavoratore, la piattaforma telematica INPS supporta:
a) l’invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, della dichiarazione trasmessa dall'utilizzatore preventivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l’indicazione dei termini generali della medesima;
b) l’invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, della eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall'utilizzatore in caso di mancato svolgimento della prestazione lavorativa. In tal caso, qualora la comunicazione di revoca sia stata resa a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente svolta, il lavoratore, sempre entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, il prestatore, avvalendosi della procedura telematica INPS, può comunicare l’avvenuto svolgimento della prestazione, con il conseguente diritto all'accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa;
c) la conferma, da parte del prestatore o dell’utilizzatore, dell’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al termine della prestazione giornaliera medesima attraverso le funzionalità della procedura telematica INPS. Una volta comunicato l’avvenuto svolgimento della prestazione, la procedura non consente all'utilizzatore la trasmissione di revoca riferita alla stessa prestazione lavorativa. La conferma dell’avvenuto svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione). Trascorso tale termine la conferma non è più disponibile.
Ora, mentre la lettera a) deriva da una esplicita previsione di legge, parte di quanto previsto alla lettera b) - la parte in cui il prestatore può "annullare" la revoca comunicata dall'utilizzatore - e l'intera lettera c) - conferma della dell'avvenuto svolgimento della prestazione - nascono della fantasia dall'INPS. Sicuramente apprezzabile lo scopo, quello cioè di tutelare il lavoratore in caso di prestazione comunque effettuata ma non "validata" dall'utilizzatore, non si rischia però, in questo modo, di assegnare al lavoratore la possibilità di decidere comunque di essere retribuito anche se non ha mai lavorato? Da un estremo all'altro?