top of page
Andrea Morzenti

Continuavano a chiamarlo dignità


Un amico avvocato è andato indietro nel tempo di oltre 60 milioni di anni, quando un meteorite fu la causa dell’estinzione dei dinosauri. Io così in là non mi ero mai spinto, mi sono sempre fermato al 1963, anno di approvazione della Legge n. 230.

Flessibilità del rapporto di lavoro, in entrata e in uscita, fortemente compromessa dal meteorite lanciato dal Dignità e dalla Consulta. Resta intatta solo la flessibilità dentro il rapporto di lavoro, la disciplina delle mansioni, sperando lassù non ci sentano, perché i meteoriti non cadono mai da soli.

 

Ancora molta partecipazione ai convegni sul decreto cosiddetto dignità.

Imprese, agenzie per il lavoro, avvocati, giuristi, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali. Assieme a discutere e ragionare – e, perché no, anche a sorridere un po’ – sul meteorite del mio amico avvocato, sui suoi effetti e sulle possibili soluzioni. A riprova che l’effetto estintivo temuto, fortuna, finora non c’è stato.

Continua(va)no a chiamarlo dignità, dal titolo e dalle premesse del decreto legge n. 87/2018 (conv. legge n. 96/2018). La straordinaria necessità e urgenza oggi fa mettere le causali, ieri col decreto Poletti le toglieva. Strano Paese il nostro.

Ma la dignità?

Ah già. Occorre ridarla a lavoratori e imprese, occorre contrastare fenomeni di crescente precarizzazione (le parole hanno un peso e un senso, precarietà trova casa in un testo di legge) in ambito lavorativo mediante interventi sulle tipologie contrattuali.

Come? Si chiederanno i miei piccoli lettori (semicit. Collodi di Pinocchio)... Lotta senza quartiere a false partite Iva e false collaborazioni, falsi appalti, lavoro nero. Eh no, nulla di tutto ciò. Ma lotta al contratto a termine e alla somministrazione di lavoro. Ecco il decreto cosiddetto dignità.

Un decreto di difficile lettura, di difficile interpretazione.

Lo leggi e lo rileggi, se segui un percorso logico arrivi ad una interpretazione, se ne segui un altro, corretto anch'esso ti dici, giungi ad altra conclusione, spesso opposta.

Decreto che non vive di vita propria, ma che modifica chirurgicamente (torna pure il comma 01 che speravo fosse un retaggio del passato), a piccole dosi, un decreto del Jobs Act (il dlgs n. 81/2015). Ma i due decreti vanno in direzione opposta, ostinata e contraria. Ecco quindi l’innesto innaturale (cit. Arturo Maresca, n. 1 indiscusso) che crea ulteriori problemi all'interprete. Sembra tutto pronto per il ritorno del contenzioso.

Le causali sono tre. Sappiamo che servono per i) contratti di durata oltre i 12 mesi e ii) per tutti i rinnovi (nuove assunzioni) indipendentemente dalle durate. Fortuna, all'ultimo momento, non le han previste per le attività stagionali.

A me ricordano i tre segreti di Fatima. Credo li custodisca il consulente del Ministro Di Maio, il prof. Pasquale Tridico, sotto chiave all’Inps, là da dove oggi manovra pure Reddito di Cittadinanza e Quota 100.

La prima serve per esigenze non ordinarie, quindi non serve quasi mai. La seconda per esigenze sostitutive, e ci si chiede – nel silenzio della legge – se vale anche per lavoratori non (necessariamente) assenti. La terza serve per esigenze connesse a incrementi dell’attività ordinaria, la più utile sulla carta, la più segreta segretissima visto che devi allineare tre astri (temporaneo, significativo, non programmabile) per cui è richiesta una prova diabolica.

Ma i segreti non si fermano a tre.

Nel caso di ricorso alla somministrazione, dice la legge, le causali si applicano esclusivamente all’utilizzatore. È l’oscuro comma, il quarto segreto di Tridico. Cosa significa? Che l’agenzia per il lavoro deve legittimare il contratto a termine sottoscritto con un proprio lavoratore, mediante un’esigenza che non è sua? E sì, per forza, perché la causale sta sul contratto di lavoro e non sul contratto commerciale con l’utilizzatore. Io legittimo una cosa mia, con un qualcosa di tuo.

E nei vari rinnovi (stesso utilizzatore, ma cambia forma contrattuale o agenzia; stessa agenzia, ma cambia l’utilizzatore) come ci comportiamo? Prevale la forma o la sostanza? E il contenzioso a chi lo fa il lavoratore? Lo leggi e lo rileggi - il decreto cosiddetto dignità - se segui un percorso logico arrivi ad una interpretazione, se ne segui un altro, corretto anch’esso ti dici, giungi ad altra conclusione, spesso opposta.

Per non parlare, dei diversi contatori utili alla stabilizzazione del lavoratore. Ora uno continua, come prima, ad averlo l’utilizzatore. Un altro, nuovo di zecca, ce l’ha l’agenzia per il lavoro. Contano, i due contatori, assieme e simultaneamente. Ma contano istituti contrattuali diversi, con decorrenze diverse, con tetti massimi diversi. Qui più che un segreto è un mistero.

Ecco spiegati, a modo mio, alcuni effetti del meteorite sulla flessibilità in entrata. Quelli sull'occupazione, li lasciamo ai dati Inps e alle statistiche Istat.

E le possibili soluzioni? Anche qui, tre.

La prima, assunzione diretta o in somministrazione a tempo indeterminato. Beh, questa è semplice, la causale non ci va. Ma se di tratta di incremento dell’attività ordinaria, ad esempio dell’attività di vendita nel periodo di Natate? Non è possibile assumere a tempo indeterminato per pochi mesi… e il Natale è programmabile, che cade ogni anno il 25 di dicembre.

Allora ragioniamo di contratti collettivi.

Seconda soluzione, i contratti collettivi anche aziendali, ex art. 51 del decreto del Jobs Act, per introdurre nuove attività stagionali che il DPR del 1963 non poteva neppure lontanamente immaginare. Senza esagerare però, non per 12 mesi all'anno, che un Giudice potrà facilmente sentenziare che di quattro stagioni c’è solo la pizza.

Terza soluzione, i contratti collettivi di prossimità, ex art. 8 del DL n. 138/2011 (conv. L. 148/2011), per regolamentare diversamente i contratti a termine (diretti e in somministrazione), togliendo o semplificando il tema causale, derogando così alla legge e alla contrattazione nazionale. Attenzione anche qui, però. Strumento questo – a detta di tutti – da maneggiare con massima cautela. Perché prima va capito se c’è almeno una delle finalità previste in modo tassativo dall'art. 8. Solo se c’è la finalità, può essere trovata la soluzione per raggiungerla. Operazione rischiosa, infatti, fare l’inverso (prima ho la soluzione, poi cerco la finalità).

Ecco, effetti e soluzioni.

Perché no, caro meteorite, non ci avrai.

0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page