Vi svelo un segreto. Non sempre il contratto di lavoro a tempo indeterminato si può fare. In alcuni casi i contratti "temporanei" reiterati e di breve durata sono l’unica soluzione per le aziende. Per i lavoratori non sono certo l’ambizione di una vita intera, ma in alcuni periodi o particolari situazioni possono andar bene e in altri, per lo meno, aiutare. Pensiamo ai lavori saltuari degli studenti nei centri commerciali, ad esempio.
Ecco, questi contratti sono sostanzialmente banditi col decreto dignità. I rinnovi necessitano sempre di una causale che, a detta di tutti, è impraticabile. Non ci torno, vi annoierei.
Per superare i limiti del decreto dignità ci sono solo due strade (ovviamente se escludiamo le assunzioni a tempo indeterminato dirette o in somministrazione): i) le ipotesi di stagionalità e ii) il contratto di prossimità, che sono pure in rima. Le prime più semplici, il secondo molto più complesso. E allora, perché non provare a ottenere i risultati del secondo (prossimità), ricorrendo alle prime (stagionalità)?
Ecco io, tanto per iniziare, leggo così l’«Accordo territoriale sui contratti a tempo determinato “Milano Città Turistica”», sottoscritto da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e Filcams-CGIL Milano, Fisascat-CISL Milano Metropoli e Uiltucs Lombardia il 6 novembre scorso.
Perché l’Accordo in questione, in applicazione delle norme di legge e del CCNL Terziario in tema di stagionalità ben citate nelle sua premessa, non si limita ad individuare le località a prevalente vocazione turistica, le attività interessate e i relativi periodi dell’anno (cioè le ipotesi di stagionalità) ma va oltre, dettando i) Condizioni di applicabilità ii) Condizioni per l’adesione all'Accordo e iii) Disciplina applicabile ai lavoratori assunti a tempo determinato, punti sui quali mi limito qui a porre alcune domande e fare una considerazione finale.
Iniziamo dall'articolo 4, DISCIPLINA APPLICABILE. Si legge, tra l’altro, “Le parti convengono che i contratti a tempo determinato stipulati, anche per sommatoria, ai sensi del presente Accordo non potranno avere una durata complessiva superiore a 36 mesi”. Ma se le attività sono stagionali, che senso ha questa previsione di fatto peggiorativa per i lavoratori?
Ed è legittima? Considerato che per previsione di legge le attività stagionali sono espressamente escluse dalla disposizione sulla durata massima per sommatoria (dlgs n. 81/2015, art. 19, co. 2, norma tra l’altro richiamata dall'Accordo stesso)? Può cioè un contratto collettivo territoriale, nell'individuare ipotesi di stagionalità (ai sensi del dlgs n. 81/2015, art. 21, co. 2), derogare ad una norma di legge includendo in un “contatore” le attività stagionali espressamente escluse per legge? Oppure, per arrivare a tanto, serviva appunto un contratto di prossimità (DL 138/2011, art. 8)?
Facciamo però un passo indietro, all'articolo 1, LOCALITÀ TURISTICHE E ATTIVITÀ INTERESSATE. Si individuano, quali località a prevalente vocazione turistica i) il Comune di Milano e ii) le Aree fieristiche di Fieramilanocity e di Rho-Pero. E sono individuate come attività stagionali:
per il Comune di Milano > le attività commerciali, di musei, gestione parcheggi, organizzazione di convegni e noleggio autoveicoli, nei periodi natalizi/pasquali/estivi;
Per le Aree fieristiche di Fieramilanocity e di Rho-Pero > per datori di lavoro che partecipano a fiere, eventi ed esposizioni, per la durata delle manifestazioni oltre a 2 giorni prima e 2 giorni dopo.
Sono quindi queste le (ulteriori, rispetto al DPR n. 1525/1963) ipotesi di attività stagionali individuate dal contratto collettivo territoriale milanese. Bene. E l'Accordo ben si poteva fermare qui. Un unico articolo.
Mi domando se, ferme restando le diverse disposizioni sui limiti percentuali, queste nuove ipotesi di stagionalità siano applicabili anche in caso di ricorso alla somministrazione di lavoro?
Se un minimo dubbio poteva forse esserci prima, ora con il nuovo CCNL delle Agenzie per il Lavoro sottoscritto il 15 ottobre 2019 (“Le Parti, nel rispetto del principio di parità di trattamento economico e normativo e con riguardo alla disciplina speciale del rapporto di lavoro a tempo determinato nelle attività stagionali e delle diverse declinazioni delle attività stagionali da parte della contrattazione collettiva, confermano che nella somministrazione di lavoro siano considerate attività stagionali ad ogni effetto di legge e di contratto quelle definite come tali dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali applicati dall'utilizzatore, oltre a quelle individuate dal DPR n. 1525/63 e s.m.i.”, art. 52, co. 1) dubbio può esserci ancora?
Ma è l’articolo 2, CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ, l’articolo che suscita maggiori perplessità e domande. Si legge, tra l’altro: “Il presente Accordo è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro che […] non utilizzino contratti di lavoro intermittente di cui all'art. 13 del dlgs n. 81/2015 e non effettuino, contemporaneamente alle assunzioni a termine ai sensi del presente Accordo, nelle unità operative interessate e per le medesime mansioni, contratti di somministrazione di lavoro di cui all'art. 31 del dlgs n. 81/2015”.
Insomma, dice l’Accordo, volete contratti a termine (stagionali) senza lacci e lacciuli del decreto dignità (ma per un massimo di 36 mesi)? Allora dovete (ah dimenticavo, versare a Ebiter Milano i contributi previsti, ma qui il discorso ci porterebbe lontano, molto lontano) scordarvi il job on call sempre e, per stesse mansioni, i contratti di somministrazione.
A parte che il riferimento all’art. 31 è quantomeno fuorviante [letteralmente il riferimento è alla norma che prevede i limiti percentuali alla somministrazione a tempo indeterminato, cd staff leasing (comma 1) e alla somministrazione a termine (comma 2)] e il riferimento corretto dovrebbe essere "di cui agli artt. 30 e ss. del dlgs n. 81/2015", l’intento è chiaro: no job on call, no somministrazione di lavoro (sia a termine che staff leasing) equiparati sotto lo stesso segno, la loro abrogazione. Anzi, la loro "abolizione", come testualmente scrisse il Legislatore del 2007 (entrata in vigore 2008, pacchetto Welfare governo Romano Prodi e Ministro del lavoro Cesare Damiano) con riferimento, all'epoca, al job on call e allo staff leasing.
Continua la caccia alle streghe. Di abolizione non si sentiva più parlare da quando fu abolita la schiavitù.
Ma perché?
E come si può anche solo pensare di equiparare un contratto come il job on call alla somministrane di lavoro, forma di flessibilità contrattata (il CCNL di settore, appena rinnovato, contiene forme di welfare, percorsi di formazione e riqualificazione, misure di sostegno al reddito, unici nel panorama italiano)?
E può un contratto collettivo territoriale, non un contratto di prossimità, sulla scia della legittima previsione di nuove attività stagionali, limitare così fortemente due istituti contrattuali? Tra l’altro il primo giuslavoristico e il secondo commerciale (gli utilizzatori oggetto dell’Accordo non potranno più stipulare contratti commerciali a termine o tempo indeterminato con un Agenzia per il lavoro, pena l’impossibilità di avere contratti stagionali per le stesse mansioni) con impatti anche sulla libertà imprenditoriale (non scomodo qui la Costituzione, ma chissà)?
E chiedere di certificare nella “Richiesta di adesione all'Accordo” da inviare a Ebiter (che incassa il contributo su ogni assunzione diretta, ma qui il discorso ci porterebbe lontano, molto lontano), a firma del Legale Rappresentante, il rispetto anche di questo requisito?
Dubbi, domande.
Ed eccomi alla considerazione finale. Le Parti con la sottoscrizione di quest’Accordo, sicuramente positivo sotto molti aspetti, hanno deciso (scientemente?) di limitare le aziende (Confcommercio l'avrà capito?) e di ridurre le opportunità lavorative dei lavoratori (l'avranno capito i sindacati confederali del terziairo?).
Da un lato mettendo sì una nuova freccia, il contratto stagionale, nell'arco dei datori di lavoro che operano a Milano e Zone fieristiche ma al contempo togliendogliene, in caso di adesione all'Accordo, altre tre: il job on call, la somministrazione a temine, lo staff leasing. Rappresentando un vantaggio o uno svantaggio? Certo, le aziende potranno scegliere se aderire o meno. Ma la considerazione resta, perché se scegli l’uno ne perdi tre e se scegli anche solo uno dei tre perdi l'uno.
Dall'altro lato con un intervento a gamba tesa sugli ignari e incolpevoli lavoratori. Che non potranno, sempre e solo in caso di adesione da parte delle aziende all'Accordo, avere come utilizzatori di un contratto di somministrazione di lavoro, i datori di lavoro del Terziario milanese. Perdendo così tutti i benefici di questa forma di flessibilità contrattata e non avendo a loro vantaggio un agente che lavora per la loro ricollocazione e per la loro occupabilità.
Certo c'è anche il tema di un utile d’azienda, nessuno lo vuole nascondere, ma le Agenzie per il Lavoro private erogano Servizi per l’impiego al pari dei Centri per l’impiego pubblici, con ragazze e ragazzi, più o meno giovani, che lavorano con competenza e passione negli uffici, sportelli, filiali delle Agenzie per il lavoro e che, con i lavoratori (mancati?) che assumono "a scopo di somministrazione", spesso condividono età, percorsi di vita, hobby e interessi nonché, capita, anche simile retribuzione.
Credo, in altre parole, che Confcommercio Milano e Organizzazioni sindacali confederali del territorio milanese abbiano preso un granchio, in quanto ancora permeate da una incomprensibile resistenza al mondo delle Agenzie per il lavoro (non voglio entrare sul tema del versamento a Ebiter Milano dei contributi previsti, perché qui il discorso ci porterebbe lontano, molto lontano, anche se tre indizi, si dice, possono costituire una prova).
Si può prendere serenamente atto che si è trattato di un errore? Errore che può essere riparato, procedendo alla rimozione di quella assurda, e dannosa per tutti, condizione di applicabilità. E questa rimozione, qui nel mio piccolo, voglio chiedere senza mezzi termini e giri di parole alle parti sociali milanesi.
Sono andato un po’ lungo, mi scuserete. Ma il tema, avrete capito, mi ha un filo accalorato. Ah, cliccando qui potete scaricare il testo integrale dell'Accordo (dal sito internet di Confcommercio Milano).