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  • Andrea Morzenti

Se il Dignità mette, il Rilancio toglie



Quando una norma non è chiara, e presta il fianco a due diverse interpretazioni entrambe legittime, già di per sé una norma da correggere.

La certezza del diritto è un valore che va salvaguardato, e il governo Conte non lo sta facendo.

Mi riferisco all'art. 93 del decreto legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio):

"In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81."


che non chiarisce per nulla se la data del 30 agosto 2020 è la data ultima di stipula oppure la durata massima del contratto rinnovato o prorogato senza causale.


Ecco, io l’avrei scritto così:

In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è possibile, fino al 31 dicembre 2020, stipulare rinnovi e proroghe di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto.

 

Detto questo, la cosa che in questi primi di giorni di applicazione della norma mi ha maggiormente stupito è il dibattito tra addetti ai lavori sull'applicabilità o meno alla somministrazione di lavoro. Mancano le parole “a scopo di somministrazione” quindi non si applica, ha sostenuto qualcuno.


Provo a ricostruire:

  • il somministratore (agenzia per il lavoro) non è un UFO;

  • è un datore di lavoro che, quando assume a termine (dlgs n. 81/2015, art. 34, comma 2), assume con tutte le norme del contatto di lavoro subordinato a tempo determinato (capo III del dlgs. n. 81/2015, cioè articoli da 19 a 29) con la sola esclusione degli articoli 21 comma 2 (stop&go), 23 (limiti quantitativi) e 24 (diritto di precedenza);

  • [per effetto dello stesso art. 34 comma 2, il contratto collettivo delle agenzie di somministrazione definisce inoltre una diversa disciplina delle proroghe];

  • è questa la principale conseguenza del decreto dignità: l’equiparazione quasi totale del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato “a scopo di somministrazione” al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato “diretto”;

  • quindi il somministratore assume (anche) con l’art. 19 comma 1 del dlgs. n. 81/2015, quello che, per proroghe e rinnovi, è ora escluso dall'art. 93 del DL Rilancio.


Ora, vero è che le condizioni di cui all'art. 19 comma 1 del dlgs. n. 81/2015 si applicano esclusivamente sull'utilizzatore (legge di conversione del decreto dignità) ma, se sono escluse dal contatto di lavoro subordinato a tempo determinato del datore di lavoro, che in questo caso è il somministratore, va da sé che non si applicano a nessuno. Mi è subito parso ovvio e financo scontato. Ed è la conseguenza del fatto che la causale (le condizioni di cui all'art. 19 comma 1 del dlgs. n. 81/2015) non sta sul contratto commerciale di somministrazione a tempo determinato ma, invece, sul contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.


Ecco, dai, quando un punto è chiaro cerchiamo di non complicarci inutilmente la vita: quello che il Dignità ha messo, il Rilancio ha tolto.

Per alcuni sarebbe però meglio chiarirlo in sede di conversione. No, non sono d’accordo. Altrimenti, ogni santa volta, se manca la locuzione “a scopo di somministrazione”, saremo ancora e sempre lì a discutere di applicabilità o meno, come è accaduto in passato ad esempio per esoneri o incentivi.

La norma di sospensione della causale (art. 93 del Decreto Rilancio) si applica anche alla somministrazione di lavoro direi, punto. Perché le agenzie per il lavoro non sono degli UFO venute da Marte, ma datori di lavoro che vivono e lottano assieme a tutti gli altri datori di lavoro del pianeta Terra.


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