Certo che se licenzi «a seguito di crescenti problematiche di carattere economico-produttivo che non ci consentono il regolare proseguimento del rapporto di lavoro, la Sua attività lavorativa non può più essere proficuamente utilizzata dall'azienda. Rilevato che non è possibile, all'interno dell’azienda, reperire un’altra posizione lavorativa per poterLa collocare, siamo costretti a licenziarLa per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604» e il lavoratore impugna il licenziamento, diventa gioco facile per il giudice, chiamato a giudicare sulla legittimità del licenziamento, chiedere alla Corte Costituzionale un giudizio di costituzionalità sulla norma applicabile per ristorare le conseguenze di un licenziamento illegittimo. E se la norma applicabile è una norma del Jobs Act, e se la norma è il contratto a tutele crescenti (d.lgs. n. 23/2015), che ha superato l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, l’eco sulla stampa è certo.
Con riferimento alla motivazione del licenziamento, il giudice dottoressa Maria Giulia Cosentino del Tribunale di Roma, scrive nella sua ordinanza del 26 luglio 2017, che si tratta di una «pseudomotivazione, parafrasabile in un “ti licenzio perché ci sono le condizioni per licenziarti”». Motivazione, prosegue il giudice «estremamente generica e adattabile a qualsivoglia situazione, dunque in sostanza inidonea ad assolvere il fine cui tende l’onere motivazionale». E, su questo, oggettivamente, è difficile non essere d’accordo con il giudice.
Il giudice poi si spinge oltre scrivendo che si tratta «quasi di un ripristino di fatto della libertà di licenziamento che annulla l’effetto “vincolistico” derivante dall’esistenza di fattispecie autorizzatorie inderogabili (giusta causa e giustificato motivo)». Quasi, però.
Ora, il punto non è valutare la legittimità del licenziamento (non sembra, infatti, che il giudice abbia dubbi sulla sua illegittimità) ma sapere se la norma che definisce le conseguenze della illegittimità di un licenziamento sia, appunto, costituzionale o meno. La palla ora, quindi, passa alla Consulta.
Premesso che la motivazione della presunta incostituzionalità non è tanto la violazione del principio di uguaglianza nella differenziazione tra vecchi e nuovi assunti (presente certo anch'essa, ma non rivestendo, a mio parere, elemento centrale, anche per il solo fatto che il giudice richiama la sentenza Corte Cost. 13 novembre 2014 n. 254 in cui si stabilisce che “non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza con trattamento differenziato applicato alla stessa fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fruire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche, […], essendo conseguenza dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo”), riporto di seguito i passi più significativi della ordinanza con cui il giudice ha ritenuto “rilevante e non manifestamente infondata” la questione di legittimità costituzionale delle tutele crescenti:
la normativa preclude qualsiasi discrezionalità valutativa del giudice, in precedenza esercitabile ancorché ancorata ai criteri di cui all'art. 18 dello Statuto, imponendo al medesimo un automatismo in base al quale spetta, in caso di accertata illegittimità del recesso, la piccola somma risarcitoria prevista;
l’eliminazione totale della discrezionalità valutativa del giudice finisce per disciplinare in modo uniforme casi molto dissimili tra loro;
la misura fissa dell’indennità non consente al giudice di valutare in concreto il pregiudizio sofferto, giungendo ad apprestare identica tutela a situazioni molto dissimili nella sostanza;
il contrasto con la Costituzione, si badi, non si ravvisa in ragione dell’avvenuta eliminazione della tutela reintegratoria e dunque in ragione della integrale monetizzazione della garanzia offerta al lavoratore: invero la Corte Costituzionale ha più volte statuito che la tutela reintegratoria non costituisce l’unico possibile paradigma attuativo dei precetti costituzionali purché, però, sia garantita l’adeguatezza del risarcimento. Ed è appunto questo lo specifico profilo rispetto al quale la normativa in oggetto non si sottrae al dubbio di costituzionalità.
Insomma, a me pare che il giudice voglia dire al Legislatore, per il tramite della Consulta, che no, lui (lei) non è mica una calcolatrice! Vuole poter continuare a decidere discrezionalmente, con pochi paletti e il più possibile generici e fumosi (vedi art. 18 Statuto dei Lavoratori post legge Fornero), e non essere ridotto a fare “due mensilità moltiplicate per gli anni di anzianità lavorativa, con un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro”.