Si chiama “contrattazione collettiva di prossimità”. C’è chi lo chiama contratto in deroga, chi contratto ex art. 8, chi ancora contratto adattivo. A me piace chiamarlo contratto arzigogolato.
Non mi dilungo, tutti sappiamo di cosa si tratta. Due parole solo. Nasce nel 2011, ultimo atto del governo Berlusconi, quando decise di non decidere e su tutti i punti dolenti del nostro diritto del lavoro disse alle parti sociali “fate voi”. Nessuno in realtà fece nulla.
Poi su tutti i punti dolenti un successivo governo, quello di Matteo Renzi, intervenne in modo deciso. E un altro governo, quello attuale, fece su alcuni punti dolenti un passo indietro di qualche decennio. E fu allora, cioè ora, che il contratto arzigogolato, poco utilizzato, tornò in auge.
i) rappresentatività, ii) criterio maggioritario, iii) materie, iv) deroga a legge o contratti collettivi nazionali, v) rispetto di Costituzione, norme comunitarie e internazionali ma, soprattutto, vi) finalità. Eccoli gli arzigogoli entro cui dover stare per non andare a sbattere contro un muro, e farsi male.
Tribunale di Firenze, sentenza n. 528/2019. Qualcuno si è fatto male.
All'inizio sembrava di no. Il Giudice dr. Vincenzo Nuvoli scrive infatti che:
è noto come sono i contratti collettivi a poter concretizzare il parametro costituzionale dell’equa retribuzione di cui all'art. 36 Cost. (e qui si potrebbe parlare di salario minimo, lo faremo un’altra volta) [rispetto della Costituzione, ok]
il contratto di prossimità può ben intervenire sui livelli di inquadramento [deroga a contratto collettivo nazionale e materie, ok]
la rappresentanza sindacale aziendale può essere costituita anche da una sola persona (e qui siamo in presenza di un contratto di prossimità stipulato dal solo r.s.a. Uil, unico presente in azienda) [rappresentatività e criterio maggioritario, ok]
ma poi arrivano le finalità, e non ci siamo.
Scrive il Giudice, rifacendosi all'orientamento interpretativo di Appello Firenze del 20 novembre 2017, che:
in sede giudiziale non è stato possibile effettuare una valutazione di merito sulla corrispondenza tra deroga e finalità perseguite, in quanto
le parti, all'interno del contratto di prossimità, non hanno indicato specificamente le ragioni di fatto che correlano le deroghe alle singole finalità.
In altri termini, non è sufficiente scrivere all'interno del contratto (torno a chiamarlo come piace a me) arzigogolato che la deroga al contratto collettivo nazionale o alla legge, nel caso specifico un sotto inquadramento, è finalizzata alla maggiore occupazione e all'avvio di una nuova attività. È invece necessario specificare le ragioni di fatto che, secondo le parti, collegano deroga e finalità, in modo da rendere possibile l’eventuale vaglio giudiziale.
Ad esempio, sostengono alcuni autori, formalizzando un prospetto finanziario se la finalità è un nuovo investimento oppure un piano industriale se la finalità è l’avvio di nuova attività.
Riportate così le finalità, in modo specifico e non generico con un mero e semplice copia/incolla di finalità previste dalla norma, il Giudice potrà valutare se vi sia o meno una corrispondenza con la deroga pattuita.
A me questa sentenza, una delle poche a quanto mi risulta sul tema, ha fatto tornare alla mente il filone giurisprudenziale della causale sui contratti a tempo determinato. Quel filone che iniziava con: “il datore di lavoro ha l’onere di specificare a monte e di dimostrare a valle”. Ecco, spero di sbagliarmi.