top of page
  • Andrea Morzenti

Sanremo venti(20)%


Mentre tutti guardano Sanremo, anche chi dice di non guardarlo uno sguardo ce lo dà magari sui social seguendo l’hashtag di tendenza, capita che un collega, un amico, mi scriva un messaggio: «ma, secondo te, un contratto collettivo ex art. 51 (sì, mi scrive proprio così,“ex”, ndr) può introdurre ulteriori ipotesi di esenzione dai limiti percentuali per il contratto a tempo determinato diretto (non somministrazione)»?

Ecco, lui, il mio amico, di certo Sanremo non lo stava guardando (poi scoprirò che uno sguardo ce l’ha dato pure lui, ha confessato).

 

Sono le domande degli addetti ai lavori, dei giuslavoristi: legali, consulenti del lavoro, direttori del personale (sorry, HR Directors), alle prese con le sempre interpretabili norme del diritto del lavoro, generate dalle mille riforme del mercato lavoro succedutesi negli anni.

I limiti percentuali hanno una storia particolare. Ci sono sempre stati ma sempre un po’ bistrattati, perché l’attenzione è sempre stata rivolta a causali e durate, i veri big della flessibilità. Ma quando la causale è stata tolta, correva l’anno 2015, pare un secolo fa, loro, i limiti percentuali. sono venuti alla ribalta. Ora che la causale è rientrata in campo per dar al lavoro la perduta dignità (sic!), sono ritornati un po’ nel dimenticatoio.

Ma ci sono sempre. Lì che ci guardano, con la loro marmorea oggettività. E ce ne sono tre: il 20% per il contratto a a tempo determinato da solo, il 30% per il contratto a tempo determinato assieme alla somministrazione a tempo determinato, il 20% per la somministrazione a tempo indeterminato. Tutti da calcolarsi sul numero dei contratti di lavoro a tempo indeterminato.

E tutti derogabili dai contratti collettivi, anche aziendali. Ecco il perché della domanda, quella del mio amico, sul contratto a tempo determinato. E io, così su due piedi, mentre guardavo Sanremo (sì lo ammetto senza vergogna), gli ho risposto: «sì, secondo me i contratti collettivi possono introdurre altre ipotesi, oltre a quelle di legge, per cui il 20% del contratto a tempo determinato non si applica. La norma infatti prevede una delega molto ampia - continuo via WhatsApp - col suo “salva diversa disposizione dei contratti collettivi”».

Pensavo finisse lì, con un «ok, grazie, la penso così anch'io», o qualcosa del genere, da parte del mio amico. Invece no, nient’affatto. Mi scrive invece, mentre a Sanremo stava cantando un grandissimo Piero Pelù: «sai che all’inizio la pensavo come te? Ma ora un amico che lavora al sindacato mi ha generato un bel dubbio. Dice che il “salvo diversa disposizione” è nel comma 1 dell’art. 23 (del decreto legislativo 81/2015, ndr), quello del 20%; (eh sì, il mio amico mette i punti e virgola pure nei messaggi WhatsApp, ndr) non nel comma 2, quello delle ipotesi di esenzione. Quindi, dice lui, i contratti ex art. 51 possono modificare solo il 20%, in aumento o in diminuzione, ma non prevedere ulteriori ipotesi di esenzione. Per queste serve l’art. 8 (del decreto legge n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011, ndr), il contratto di prossimità!», quello dei mille arzigogoli (finalità, rappresentatività e bla bla bla), aggiungo io.

Eh già, tesi per nulla bislacca quella del sindacalista amico del mio amico. Non c’è che dire.

Nel frattempo, una orchestra davvero straordinaria ha appena finito di suonare la bellissima canzone cantata da Piero Pelù al 70° Festival della canzone italiana, quella del Sanremo ventiventi. Venti(20), come il limite percentuale del contratto a tempo determinato. L’ho scritto al mio amico, dicendogli che sulla tesi del suo amico occorre farci una pensata.

0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page