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  • Andrea Morzenti pubblicato su lavoroeimpresa.com

Dimissioni online: un Pin, due Codici Fiscali (lavoratore, datore), una Data, un clic (et voilà).


Sabato 12 marzo 2016 è entrata in vigore la nuova procedura telematica per le dimissioni (e risoluzione consensuale) dal rapporto di lavoro. Da sabato, qualsiasi altra forma della comunicazione delle dimissioni è inefficace, con la conseguenza che il lavoratore per potersi validamente dimettere dovrà obbligatoriamente seguire la procedura telematica.

Si tratta del terzo “esperimento” normativo, negli ultimi otto anni, che intende garantire la data certa e la autenticità della firma, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco (e, mi permetto di aggiungere, quello delle dimissioni imposte al lavoratore). Ci provò il governo Prodi nel 2008, il governo Monti del 2012; ora ci prova anche il governo Renzi.

La nuova procedura è figlia del Jobs Act. Il comma 6, lettera g), dell’articolo unico della Legge n. 183/2014, ha infatti delegato il Governo a prevedere “modalità semplificate per garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore”. Il Governo ha attuato tale delega con l’art. 26 del decreto legislativo n. 151/2015 e, successivamente, con il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 15 dicembre 2015. Da ultimo, la Circolare del Ministero del lavoro n. 12 del 4 marzo 2016 ha fornito le indicazioni operative.

Per espressa previsione di legge la procedura telematica non si applica:

  • alle lavoratrici in gravidanza e alle lavoratrici e ai lavoratori fino ai tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento (in tali casi rimane ancora infatti obbligatoria la procedura di convalida presso la Direzione del lavoro territorialmente competente);

  • al lavoro domestico;

  • alle dimissioni (e alla risoluzione consensuale) intervenute presso le cosiddette sedi “protette”.

Secondo la Circolare n. 12/2016 non deve essere seguita la procedura telematica neppure per le dimissioni rassegante durante il periodo di prova, oltre che nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti di lavoro marittimo.

Ma cosa prevede questa (ormai) famosa procedura, da molti dipinta come la “causa di ogni male”? Per il lavoratore dimissionario, sono previste due possibilità:

  1. La prima è quella di procedere in autonomia, accedendo al sito www.lavoro.gov.it. Il lavoratore dovrà inserire il proprio codice fiscale, il PIN dispositivo Inps (lo stesso, per intenderci, che serve ad es. per la dichiarazione dei redditi precompilata), il codice fiscale del datore di lavoro e la data di decorrenza delle dimissioni. Se il rapporto di lavoro è successivo al 2008 non è richiesto null’altro, in quanto i restanti dati saranno automaticamente popolati dal sistema (gli assunti prima del 2008, prima cioè dell’avvento delle comunicazioni obbligatori telematiche, dovranno invece inserire i dati del datore e del rapporto di lavoro). Poi, con un “clic”, le dimissioni saranno automaticamente inviate dal sistema tanto alla casella PEC del datore di lavoro quanto al cruscotto della Direzione territoriale del lavoro;

  2. La seconda possibilità è quella di affidarsi ad un soggetto abilitato (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, commissioni di certificazione) che, una volta identificato il lavoratore, senza la necessità del PIN dispositivo INPS, con le proprie credenziali di soggetto operatore in www.cliclavoro.gov.it, seguirà la procedura descritta al punto 1.

Insomma, tutto sommato, una procedura a mio avviso semplice che, in questi giorni, ho provato a semplificare ulteriormente su twitter in questo modo: un Pin, due Cod Fisc (lavoratore, datore), una Data, un clic (e voilà).

Punto di attenzione è certamente il PIN dispositivo Inps che si ricava dal PIN ordinario Inps (quello, per intenderci, che si utilizza per consultare la propria posizione previdenziale) oppure che si può richiedere e ottenere direttamente recandosi personalmente presso le sedi Inps. Nel primo caso, per chi è ancora sprovvisto di PIN dispositivo Inps, occorre che si muova con anticipo perché, in parte, viene consegnato con posta ordinaria all'indirizzo di residenza.

Certo si tratta di una procedura ulteriore, di altra burocrazia, di altre regole da seguire obbligatoriamente; per alcuni, per chi ritiene che in un Paese civile e normale ci si debba poter dimettere “come pare e piace”, forse può essere addirittura percepito come una limitazione alla libertà personale. Può essere. Non credo però la si possa definire una procedura complicata o, addirittura, impossibile.

Raggiungerà l’obiettivo dichiarato di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco (fenomeno, a onor del vero, di cui non si conosce la reale portata)? Lo vedremo. Se sì, credo che la nuova procedura telematica potrà essere accettata anche da chi, oggi, la ritiene un inutile adempimento burocratico.

Alcuni vantaggi, correlati all'efficacia dell’atto unilaterale recettizio quali sono le dimissioni, addirittura possono già essere valutati:

  • il lavoratore non dovrà richiedere la sottoscrizione del datore di lavoro sulla propria lettera di dimissioni o, comunque, non dovrà – in alternativa – ricorrere all'invio delle propria lettera di dimissioni con raccomandata a/r e aspettare la prova dell’avvenuta ricezione;

  • il datore di lavoro non dovrà più domandarsi se le dimissioni via fax, via email, via sms (o con WhatsApp), lasciate sotto la porta dell’ufficio, siano da ritenersi efficaci o meno.

Potranno però aumentare i casi in cui i lavoratori, frenati dall'obbligo di seguire una nuova procedura telematica, non rassegnino dimissioni efficaci e, comunque, non si presentino sul posto di lavoro. In tali casi il datore di lavoro, per poter cessare il contratto di lavoro, non avrà alternative che procedere disciplinarmente contestando al lavoratore l’assenza ingiustificata protratta, procedendo poi con il licenziamento. Con relativi aggravi di costo a suo carico (il “ticket” per il licenziamento introdotto dalla Legge n. 92/2012) nonché per le casse dello Stato (l’eventuale percepimento della NASpI per perdita involontaria del posto di lavoro).

In conclusione, mi permetto di segnalare al Governo due possibili aspetti di miglioramento da inserire nell’emanando decreto legislativo “correttivo” previsto dal Legge delega n. 183/2014:

  1. prevedere l’obbligatorietà della procedura telematica solo in caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e di contratti a temine con una durata minima (ad es. oltre i sei mesi). Sono questi, con ogni probabilità, i rapporti di lavoro maggiormente interessati dal fenomeno delle dimissioni in bianco.

  2. attuare il punto della legge delega che risulta ad oggi ancora lettera morta: “assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente [… ] della lavoratrice o del lavoratore”. In altre parole definire cosa configuri comportamento concludente in tema di dimissioni. Ad esempio potrebbe essere considerato dimessosi un lavoratore assente ingiustificato per un periodo pari o superiore a quindici giorni lavorativi (tre settimane di calendario). Questo punto avrebbe il pregio di superare la criticità della procedura telematica legata all’aumento dei costi (ticket licenziamento e NASpI).

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