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  • Andrea Morzenti

I nuovi voucher. Dal referendum della CGIL alla manovrina


C'erano una volta i buoni lavoro, conosciuti da tutti come voucher. Introdotti dalla Legge Biagi nel 2003 per piccoli lavori occasionali, ma utilizzati in via sperimentale in agricoltura solo nel 2008. Poi la Riforma Fornero del 2012 ha eliminato tutte le restrizioni settoriali e soggettive. Infine il Decreto Giovannini/Letta del 2013 ha eliminato ogni riferimento alla occasionalità.

E man mano l'utilizzo è esploso. Il Jobs Act del 2015 ha introdotto la piena tracciabilità e poi l'obbligo di comunicazione preventiva. Ma per l'opinione pubblica la causa dell'esplosione dei voucher resterà per sempre il governo Renzi. Allora la CGIL propone un referendum per abrogarli. E il governo Gentiloni, a marzo 2017, decide per noi, non ci fa votare, e li abroga con il Decreto Legge più veloce della storia.

Nel frattempo l'Europa ci chiede di intervenire aggiustando i nostri conti. E il governo Gentiloni approva, con decreto legge (DL n. 50/2017), la cosiddetta manovrina. Che come tutti i decreti legge va in Parlamento per essere convertito in legge. E il Parlamento, allora, con la legge di conversione (Legge n. 96/2017) inserisce un articolo (uno dei classici "-bis", il 54-bis in questo caso) che introduce le prestazioni di lavoro occasionali.

Il Governo mette la fiducia. Ed ecco approvati i nuovi voucher, con la legge di conversione di un decreto legge, classico veicolo italico per approvare velocemente una norma che magari nulla ha a che fare con il decreto legge originario (e qui potrei fare un inciso su cosa prevedeva, sul punto, la riforma costituzionale del 2016...).

E pensare che il Jobs Act, in uno dei suoi decreti attuativi, ne prevede uno ribattezzato "Codice dei contratti" che contiene (a questo punto conteneva) tutte le forme contrattuali.

 

A onor del vero i nuovi voucher poco o nulla hanno a che fare con i precedenti. Hanno una duplice veste:

  1. il Libretto Famiglia (LF) per piccoli lavori domestici, colf, badanti, ripetizioni scolastiche (netto orario 8 euro, lordo 10 euro, cfr. circolare INPS n. 107/2017);

  2. il Contratto prestazione occasionali (Cpo) per piccole aziende con non più di 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato (netto orario 9 euro, lordo 12,37 euro, compenso minimo 36 euro netti al giorno).

Sono previsti tre limiti massimi economici annui:

  • 5.000 euro per prestatore di lavoro nei confronti della totalità degli utilizzatori;

  • 5.000 euro per utilizzatore nei confronti della totalità dei prestatori;

  • 2.500 euro per prestatore nei confronti di un unico utilizzatore.

Sono vietati in edilizia, per eseguire appalti, per retribuire (da parte dello stesso datore) lavoratori con un contratto di lavoro già in essere o cessato da meno di sei mesi.

Sono previsti i) una piena tracciabilità sul portale dell'INPS ii) obblighi di comunicazione iii) sanzioni amministrative e di conversione a tempo pieno e indeterminato iv) il pagamento diretto da parte dell'INPS e v) una sistema di comunicazione/conferme, sia per utilizzatore che per prestatore, via SMS/MyINPS (per il solo Cpo, cfr circolare INPS n. 107/2017)

Ma la CGIL ha comunque organizzato una manifestazione per dire che sono tornati i vecchi voucher (che, questi sì, a differenza dei vecchi, non potrà utilizzare).

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