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I 60 giorni piu' lunghi della storia

  • Immagine del redattore: Andrea Morzenti
    Andrea Morzenti
  • 3 giorni fa
  • Tempo di lettura: 3 min
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Da sempre, almeno dal 2008, la formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro deve avvenire in occasione:

  • della costituzione del rapporto di lavoro oppure

  • dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.

[cfr. d.lgs. n. 81/2008, art. 37, comma 4, lettera a)]


Molto chiaro, mi pare:

  1. ti assumo (costituzione rapporto di lavoro “ordinario”) oppure inizio a ricevere la tua prestazione lavorativa (“utilizzazione”, nella somministrazione di lavoro) e

  2. in quel momento (“in occasione di”), quindi né prima né dopo, ti formo.


E, oltre che chiaro, mi pare sia pure intuitivo e logico, dato che

  1. la formazione è misura di prevenzione e quindi deve avvenire prima dell’esposizione al rischio e

  2. è obbligo del datore di lavoro (o utilizzatore nella somministrazione di lavoro) e, quindi, il rapporto di lavoro deve essere instaurato, la formazione deve avvenire in orario di lavoro, le ore devono essere retribuite.

[cfr. d.lgs. n. 81/2008, art. 37, comma 1, “il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza”]


Ma se è da sempre così, allora perché se ne sta parlando con così tanta insistenza in questi ultimi mesi?


Provo a dirvi come l’ho capita io.


Partiamo dalla Costituzione, che dice che la (tutela) e sicurezza del lavoro è materia di competenza legislativa concorrente tra Stato e Ragioni. L’ha deciso una riforma del 2001, votata dal Parlamento prima e confermata dal referendum poi.

Quindi:

  • lo Stato fissa i principi generali (li abbiamo visti molto sommariamente sopra, art. 37, Testo Unico Sicurezza del 2008);

  • le Regioni, poi, definiscono i dettagli.


Ci volle un po’, tipico italico, finché nel 2011 un Accordo Stato Regioni venne firmato. E la formazione in materia di salute e sicurezza, solo sommariamente normata nei suoi principi generali dallo Stato, trovò finalmente la regolamentazione di dettaglio nell’Accordo tra lo Stato e le Regioni. La formazione poté così partire con tutto il suo necessario: i requisiti dei docenti, l’organizzazione della formazione, la metodologia di insegnamento, l’articolazione del percorso formativo (con la nascita della formazione generale e della formazione specifica!) e tanto altro.

E con un articolo 10, rubricato “Disposizioni transitorie”. Perché tutto quello che l’Accordo Stato Regioni aveva introdotto, non poteva certo essere un obbligo per i datori di lavoro a partire dal giorno stesso della sua approvazione. Ed è in quell’articolo che credo si annidi la risposta al nostro quesito (che ricordo è: “perché se ne parla con insistenza solo in questi giorni?”).


Nel 2011 si prevede(va) infatti una norma, transitoria appunto, che “in sede di prima applicazione” consentiva ai datori di lavoro di completare la formazione a favore dei lavoratori “entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”.  Transitoria appunto, ma da molti letta (anche questo tipico italico) come definitiva. Ma che, mio parere, definitiva non era. Perché, lo fosse stata, non sarebbe stata rispettosa dei principi generali, cui l’Accordo Stato Regioni si deve attenere, che prevedono da sempre come la formazione debba avvenire in occasione dell’assunzione e non entro 60 giorni.


Ora il nuovo Accordo Stato Regioni del 2025 non fa più cenno ai 60 giorni. Ma non poteva essere altrimenti. E quello che definitivo non è mai stato, ma solo transitorio e durato il lasso temporale di quei 60 giorni, ora non è più nemmeno sulla carta.


Nulla è cambiato, ma tutto è cambiato.

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