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  • Andrea Morzenti

Giovani ma non giovanissimi


Il disegno di Legge bilancio 2018 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, ora è alla Camere. Vedremo come ne uscirà dopo il consueto attacco alla diligenza.

Sul lato lavoro, due le novità più interessanti: l'incentivo per l'assunzione dei giovani e l'assegno di ricollocazione in costanza di cassa integrazione di cui abbiamo già detto qui.

 

Sul versante occupazione giovanile il Governo Gentiloni sceglie quindi l'esonero contributivo (sullo scia di quanto fatto dal governo Renzi gli anni passati) puntando - ahimè - solo in minima parte sull'apprendistato (qui considerazioni a riguardo).

In attesa del testo definitivo, a seguito dell'iter di approvazione parlamentare appena iniziato, vediamo allora come potrebbe essere strutturato il nuovo esonero contributivo.

Innanzitutto va detto che, a differenza degli esoneri precedenti, questa volta siamo in presenza di una misura strutturale; non limitata, cioè, alle sole assunzioni in un particolare anno, va valida per sempre.

Dal 1 gennaio 2018, infatti, ai datori di lavoro che assumono (o convertono un contratto a tempo determinato) a tempo indeterminato, a tutele crescenti, soggetti che:

  1. non hanno ancora compiuto 30 anni (per il solo 2018 il limite di età è elevato sino al compimento dei 35 anni) e

  2. non siano stati occupati a tempo indeterminato con il datore di lavoro che li assume o con altro datore di lavoro

è riconosciuto, per 36 mesi, un esonero contributivo INPS pari al 50%, con limite massimo di 3.000 euro annui.

Quindi per il 2018 possiamo dire che l'incentivo è previsto per i giovani (fino a 35 anni) e poi, per gli anni a seguire, è riservato ai soli giovanissimi (fino a 30 anni)!

Non è però sufficiente il requisito dell'età anagrafica. Perché, in aggiunta, il giovane/giovanissimo non deve mai avere avuto, in vita sua, un contratto di lavoro a tempo indeterminato con nessun datore di lavoro. Neppure, parrebbe dal dato letterale della norma contenuta nel disegno di legge, ad esempio, un contratto a tempo indeterminato part-time, magari quand'era ventenne, e lavorava in un call center per pagarsi gli studi all'Università. A me pare un filo esagerato...

Queste le altre importanti caratteristiche dell'esonero:

  • nel caso in cui l’esonero sia stato parzialmente fruito, l’esonero spetta ad altro datore di lavoro, in caso di assunzione a tempo indeterminato, per il periodo residuo i 36 mesi, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni;

  • fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (si trovano nel decreto legislativo n. 150/2015, uno dei decreti del Jobs Act), l’esonero spetta solo ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva;

  • il licenziamento per giustificato motivo oggettivo i) del lavoratore assunto con l’esonero ii) o di altro lavoratore nella stessa unità produttiva con la stessa qualifica del lavoratore assunto con l’esonero, effettuato nei 6 mesi successivi l’assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero dell’esonero fruito;

  • l’esonero, per un periodo di 12 mesi, si applica anche in caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, se il lavoratore non ha compiuto 30 anni alla data della prosecuzione (l’esonero decorre dal mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo dell’apprendistato, compreso l’anno successivo la prosecuzione);

  • l’esonero spetta, nella misura del 100% (fermo il limite massimo di 3.000 euro annui), ai datori di lavoro che assumono, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato di primo o terzo livello.

E ora la parola è alle Camere... in attesa che il governo ponga l''ormai classica fiducia su un suo maxiemendamento.

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