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  • Andrea Morzenti

E se mi faccio male al parco?


Non è telelavoro, non è una nuova tipologia contrattuale. Ma una diversa modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. Con particolare riferimento alla somministrazione di lavoro, l'abbiamo scritto qui.

Ora l'Inail, con circolare n. 48 del 2 novembre 2017, ci dice che "l’analisi della lavorazione eseguita in modalità di lavoro agile non differisce da quella normalmente compiuta in ambito aziendale, ai fini della riconduzione al corretto riferimento classificativo da adottare. Coerentemente con la previsione della norma, alla stregua della quale la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, la classificazione tariffaria della prestazione lavorativa segue quella cui viene ricondotta la medesima lavorazione svolta in azienda".

Ecco chiuso il cerchio sullo smartworking, o lavoro agile, di cui alla Legge n. 81/2017.

 

La circolare Inail era molto attesa. Si temeva una classificazione tarriffaria diversa per il lavoratore agile con un aggravio del premio da pagare all'Istituto. E invece no. I rischi sono gli stessi cui va incontro un lavoratore che svolge la propria attività sempre all'interno dei locali aziendali.

E in caso di infortunio? Cosa scrive la Circolare?

Coerentemente con la norma, innanzitutto l'Inail non richiede nessuna comunicazione preventiva di orari e/o luoghi di lavoro. Si limita solo a precisare che l'accordo individuale "si configura come lo strumento utile per l’individuazione dei rischi lavorativi ai quali il lavoratore è esposto e dei riferimenti spazio–temporali ai fini del rapido riconoscimento delle prestazioni infortunistiche". L'assenza di tali indicazioni "comporta che, ai fini dell'indennizzabilità dell’evento infortunistico saranno necessari specifici accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della tutela e, in particolare, a verificare se l’attività svolta dal lavoratore al momento dell’evento infortunistico sia comunque in stretto collegamento con quella lavorativa, in quanto necessitata e funzionale alla stessa, sebbene svolta all'esterno dei locali aziendali".

Quindi, sul punto, in sintesi:

  • nessun obbligo di circoscrivere/indicare luoghi e orari di lavoro > il lavoratore agile può lavorare dove e quando vuole;

  • se vengono indicati/circoscritti i luoghi e orari di lavoro > rapido riconoscimento delle prestazioni infortunistiche;

  • se non vengono indicati/circoscritti luoghi e orari di lavoro > saranno necessari maggiori accertamenti.

Quali infortuni sono coperti? Qui l'Inail, sempre coerentemente con la norma, distingue tra:

  1. infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali (nel luogo prescelto dal lavoratore stesso);

  2. infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali (cd infortuni in itinere).

Nel primo caso, gli infortuni sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa ma anche per i rischi connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale del lavoratore. Insomma, in altri termini, copertura piena sul luogo di lavoro prescelto, qualunque esso sia.

Viene ovviamene escluso il rischio elettivo (comportamento, contrario al buon senso, adottato dal lavoratore in conseguenza del quale si è verificato un infortunio sul lavoro, cioè quando l’infortunio è causato da una azione volontaria, palesemente abnorme), anche qui come per la generalità dei lavoratori. Insomma, se lavorate dal parco, evitate di scrivere sul notebook dondolandovi sull'altalena...

Nel secondo caso (infortuni in itinere) invece gli infortuni sono tutelati soltanto se "il fatto di affrontare il percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza". Quindi, durante (e solo durante) il tragitto, gli infortuni sono tutelati a tali condizioni. Raggiunto il luogo di lavoro prescelto, come visto sopra, la tutela è piena.

Insomma, se vi serve un wifi (esigenza legata alla prestazione lavorativa), a casa non l'avete e avete finito i Giga della vostra Internet Key, cercate il posto più vicino munito di connessione, e non il più cool a cento chilometri da casa, altrimenti l'eventuale infortunio durante il viaggio potrebbe non essere tutelato. A meno che stiate raggiungendo lo studio medico, con sala d'attesa munita di free wifi, dove avete in programma una visita, o stiate andando a prendere vostro figlio a scuola, e decidiate di lavorare nel piazzale antistante (necessità di conciliare vita/lavoro).

In entrambi i casi (esigenza legata alla prestazione lavorativa o necessità di conciliare vita/lavoro) la scelta del luogo di lavoro, sempre e solo per avere la tutela dell'infortunio in itinere, deve rispondere anche a criteri di ragionevolezza (non sceglietevi un omeopata eremita con studio sulla cima del Monte Bianco...)

Con la circolare Inail in commento, che tra l'altro ha preannunciato, dal 15 novembre 2017, la piena operatività della comunicazione obbligatoria dell'accordo individuale, possiamo ben dire che lo smartworking può davvero cominciare!

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