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  • Andrea Morzenti

La stampa interpreta gli interinali di Amazon...


Lo chiamano (quasi) tutti "interinale". Recentemente anche Milena Gabanelli, nel suo approfondimento (poco approfondito a onor del vero) sul Corriere della Sera. Anche se nessuna norma italiana lo ha mai chiamato così. Era il "lavoro temporaneo" nel Pacchetto Treu (Legge n. 196/1997), era ed è la "somministrazione di lavoro" nella Legge Biagi (D.Lgs. n. 276/2003) e nel Jobs Act (D.Lgs. n. 81/2015).

Il termine "interinale" lo troviamo in Europa, nella traduzione in lingua italiana della Direttiva Europea (la n. 2008/104/CE) relativa al "lavoro tramite agenzia interinale".

Io, potessi scrivere le norme italiane, lo definirei - semplicemente - "lavoro tramite agenzia". Non temporaneo, non somministrazione (termine che proprio non mi è mai piaciuto), non interinale. Lavoro, punto. Ma tant'è...

 

La notizia è di venerdì 8 giugno. L'ha twittata (con un tweet quantomeno inusuale) l'Ispettorato Nazionale del Lavoro:


Scrive poi l'Ispettorato in un comunicato sul suo sito internet:

"È stato contestato all'azienda di aver utilizzato, nel periodo da luglio a dicembre 2017, i lavoratori somministrati oltre i limiti quantitativi individuati dal contratto collettivo applicato.

Si evidenzia infatti che l'impresa, a fronte di un limite mensile di 444 contratti di somministrazione attivabili, nel periodo suindicato, ha invece sensibilmente superato tale limite, utilizzando in eccesso un totale di 1.308 contratti per lavoratori somministrati.

Si evidenzia che l'iniziativa ispettiva potrà consentire la stabilizzazione degli oltre 1.300 lavoratori interinali [ed ecco che compare il mitico termine, ndr] utilizzati oltre i limiti, i quali pertanto potranno richiedere di essere assunti, a tempo indeterminato, e a far data dal primo giorno di utilizzo, direttamente dalla società Amazon".

E la stampa? Amazon deve assumere, oppure Amazon dovrà assumere. Lo impone l'Ispettorato!

Con l'utilizzo immancabile dei termini "interinali" e "precari". 

Ecco un esempio che vale per tutti:

A mio parere l'Ispettorato, via twitter, ha generato un po' di confusione. La nostra stampa ci ha messo del suo. Quando c'è di mezzo Amazon la notizia è sempre ghiotta. Pochi giorni prima, di Amazon (anche se non solo) e interinali ne aveva parlato pure Milena Gabanelli. Insomma, c'erano tutti gli ingredienti per fare un po' di titoli e alimentare la discussione.

Ma, cosa prevede la normativa in tema di limiti quantitativi all'utilizzo della somministrazione di lavoro a tempo determinato?

  1. la legge non prevede nessun limite quantitativo (a differenza del contratto a termine e della somministrazione a tempo indeterminato, accomunati, ancora non si è ben compreso il perché, nel loro limite del 20% sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato, derogabile dai contratti collettivi) [d.lgs. 81/2015, art. 23  e art. 31, commi 1 e 2]

  2. i contratti collettivi, di ogni livello, anche aziendale, possono introdurre limiti quantitativi (come nel caso di Amazon) [d.lgs. 81/2015, art. 31, comma 2 e art. 51]

  3. è in ogni caso (anche se previsti dai contratti collettivi) esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori svantaggiati (over 50, under 25, senza diploma, senza impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, adulti che vivono da soli con una o più persone a carico, in settori caratterizzati da elevata disparità di genere, ...) [d.lgs. 81/2015, art. 31, comma 2 e regolamento UE 651/2014, art. 2, numeri 4 e 99]

Quindi, per riassumere:

  • se i contratti collettivi nulla dispongono > la somministrazione a tempo determinato non ha limiti quantitativi

  • se i contratti collettivi prevedono limiti quantitativi > si applicano (solo) quelli

  • in caso di somministrazione di lavoratori svantaggiati > limiti quantitativi non ve ne sono mai

E quali sono le conseguenze e le sanzioni in caso di "sforamento" degli (eventuali) limiti quantitativi all'utilizzo della somministrazione a tempo determinato?

  1. somministrazione irregolare > il lavoratore può chiedere, anche solo nei confronti dell'azienda utilizzatrice, la costituzione di rapporto di lavoro alle sue dipendenze, con effetto dall'inizio della somministrazione [d.lgs. 81/2015, art. 38, comma 2]

  2. sanzione amministrativa > per la sola azienda utilizzatrice, sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250

E i termini? Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice, si applicano gli stessi termini di decadenza previsti per impugnare un licenziamento: impugnazione stragiudiziale entro 60 giorni (dalla data in cui il lavoratore ha cessato di lavorare presso l'azienda utilizzatrice) +  impugnazione giudiziale entro i successivi 180 giorni. [d.lgs. 81/2015, art. 39, comma 1]

Insomma, ferme le eventuali sanzioni amministrative, è evidente come l'Ispettorato Nazionale del Lavoro non potrà imporre nulla, non potrà ordinare l'assunzione, ad Amazon. Che non dovrà procedere, nell'immediato, a nessuna stabilizzazione di lavoratori precari/interinali, come sommariamente riportato dai nostri giornali. Amazon potrà, se lo vorrà, se lo riterrà opportuno, decidere di adempiere alla diffida dell'Ispettorato (se il provvedimento la prevede), assumendo, entrò i termini indicati dall'Ispettorato stesso, un certo numero di lavoratori in somministrazione utilizzati oltre i limiti quantitativi, ottenendo così, ai sensi di legge, di pagare l'importo minimo della sanzione amministrativa (una sorta di sconto a seguito dell'adempimento). Ma non dovrà, ma potrà, se lo riterrà, valutando costi/benefici. [dlgs 124/2004, art. 13]

I lavoratori in somministrazione potranno chiedere l'assunzione ad Amazon? Certo, ovvio,  potranno, ma non è previsto alcun automatismo. Sarà sempre il Giudice del lavoro adito a decidere, rigettando ad esempio il ricorso di un cinquantunenne o di chi ha un diploma di scuola media, in quanto lavoratori svantaggiati fuori dai limiti quantitativi. E poi, darà precedenza ai primi somministrati? agli ultimi? ai primi che fanno causa? E, comunque, dovranno sempre essere rispettati i termini di decadenza, in particolare il primo termine di 60 giorni che decorre da quando è cessata l'attività lavorativa. Altrimenti il ricorso verrà respinto. E visto che siamo a giugno 2018 e l'ispezione ha riguardato contratti relativi al periodo luglio-dicembre 2017...

Insomma, come spesso accade, la stampa semplifica (in questo anche vista l'imbeccata via tweet dell'Ispettorato) ma la realtà è un filo più articolata.

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