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  • Andrea Morzenti

Quando il contratto arzigogolato incontra un comma


Torna in auge l’art. 8 con il suo contratto di prossimità? Perché se ne parla? E cos’è?

Lo troviamo nella famosa manovra di ferragosto del Governo Berlusconi (pare passato un secolo), uno degli ultimi atti di quel governo. Poi ci fu lo spread, il famoso “Fate presto” del Sole 24 Ore e il governo di Mario Monti.

L’articolo otto è rubricato “Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità” e, da quanto si sa, è uno strumento poco praticato in azienda, vista la contrarietà – in particolare – di una sigla sindacale. Anche se alcuni sostengono che è più utilizzato di quanto si sappia ma, quando utilizzato, non lo si vuole troppo far sapere in giro…

 

È un contratto collettivo di lavoro sottoscritto a livello aziendale o territoriale (da qui il termine “prossimità”, cioè prossimo, vicino, alle imprese, non lontano come lo possono essere i contratti collettivi nazionali) da sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale o territoriale.

Io l’ho sempre definito il “Contratto arzigogolato”, perché:

  1. Per avere efficacia nei confronti di tutti i lavoratori deve essere sottoscritto sulla base di un criterio maggioritario (quale?)

  2. Le intese raggiunte devono essere finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività (tutte o anche una sola?)

  3. Le intese possono riguardare la regolazione di materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e le nuove tecnologie (i controlli a distanza) b) alle mansioni del lavoratore c) ai contratti a termine, ai contratti part time, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alle conseguenze dei licenziamenti illegittimi

Sono, quelle elencate nel punto n. 3, le classiche materie su cui gran parte degli addetti ai lavori ha sempre chiesto alla politica di intervenire. Come chiese di intervenire anche la Commissione Europea con la famosa lettera del 2011.

Il governo Berlusconi intervenne così, decise di non intervenire direttamente, dicendo alle parti sociali che potevano, fermo restando il rispetto della Costituzione e della normativa comunitarie, raggiungere intese su quelle materie, e in quel modo arzigogolato, anche in deroga alle disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale di lavoro.

Ma le parti sociali non giocarono appieno la partita, non esercitarono quasi per nulla quella delega. E allora, sempre sulle medesime materie, quattro anni dopo, il governo Renzi fece il Jobs Act e intervenne direttamente (l’art 4 dello Statuto, il superamento del concetto di mansioni equivalenti, la acausalità per il termine e la somministrazione, l’eteroorganizzazione nelle collaborazioni autonome e l’abrogazione del contratto a progetto, le tutele crescenti, …).

E su questo ruolo non giocato dalle parti sociali e della conseguente supplenza della legge, si potrebbe discutere a lungo.

Poi è arrivato il governo Conte. Che ha rimesso mano al contratto a termine rimettendo le causali che il Jobs Act aveva tolto.

E quindi, l’ho presa un po’ alla lontana me ne rendo conto, ci si chiede se con l’art. 8 datori e sindacati possono ritoglierla o, anche solo, rimodularla, la causale.

Perché un contratto collettivo aziendale “normale” non lo può fare, questo è pacifico, visto che non c’è nessun rimando nel decreto cosiddetto dignità. Ma un contratto di prossimità, quello che io chiamo il “contratto arzigogolato”, perché no? Io direi proprio di sì, seguendo gli arzigogoli certo, ma sì è possibile. Il contratto a termine è una materia richiamata. Va rispettata la Costituzione (e vabbè pare il minimo, ma ricordo che Napolitano, all'epoca Presidente della Repubblica, ci tenne - e non poco – che fu inserito quel richiamo prima di emanare il decreto della manovra di ferragosto) e le direttive comunitarie, certo. Ma, a queste condizioni, le parti sociali possono derogare anche a norme di legge.

Per inciso, la direttiva comunitaria sul contratto a termine chiede la presenza di almeno una misura per prevenire gli abusi derivanti dalla successione dei contratti a termine. Una di queste tre: causale dopo il primo contratto, limite di durata massima alla successione dei contratti, limite al numero dei rinnovi. Ecco ne basta una, non tutte assieme… [E, caro prof. Tridico, la durata dei 12 mesi e poi la proroga deve essere con causale, non lo dice certo la direttiva comunitaria...]

Da ultimo, se e quando un contratto di prossimità interverrà sulla causale del contratto a termine, lo farà – di riflesso – anche sul contratto a termine che l’agenzia per il lavoro stipulerà per eseguire un contratto di somministrazione a favore dell’azienda cui quel contratto di prossimità si applica?

Questo mio dubbio in base al comma più sui generis del nostro diritto del lavoro, che prevede che la causale, in caso di ricorso al contratto di somministrazione, si applica esclusivamente all'utilizzatore. E se l’utilizzatore ha un contratto di prossimità che interviene sulla causale, l’intervento sarà anche sui contratti a termine di un altro datore, l’agenzia per il lavoro? Sarei tentato di dire di sì, se non ci fosse il tema della rappresentanza sindacale dei lavoratori in somministrazione, diversa da quella dei lavoratori dell’utilizzatore. Insomma, un altro bel quesito che, almeno per ora, lascia agli interpreti l’oramai famoso e oscuro comma.

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