Ricordo che Enzo Biagi, forse il più grande giornalista italiano di sempre, nei sui ultimi pezzi per Il Corriere della Sera scriveva spesso che “La legge è uguale per tutti, ma non tutti sono uguali davanti alla legge”, credo parafrasando George Orwell col suo “Tutti gli animali sono uguali, ma qualche animale è più uguale degli altri” (da La fattoria degli animali).
I contratti stagionali si dividono in due categorie, in base alla fonte che ne ha individuato attività e periodi temporali: i) DPR n. 1525/1963 ii) contratti collettivi di lavoro, anche aziendali. In entrambi i casi sono previste agevolazioni normative (in particolare non serve alcuna causale aggiuntiva e non ci sono limiti di durata massima alla loro successione).
Solo per le attività previste dal DPR, però, non si paga il contributo addizionale (1,4%) incrementato (0,5%) per ogni rinnovo. E lo trovo giusto. È corretto che sia solo la legge, e non un contratto privato, a decidere se si paga o meno un contributo allo Stato (INPS).
Ma trovo scandaloso che sia un provvedimento datato 1963 a elencare le attività stagionali in un’Italia che nulla oggi ha più a che fare con quella di 57 anni fa. E mi chiedo cosa aspetti il Ministero del Lavoro a intervenire, dando applicazione a una norma di legge che giace da anni nei testi normativi di primo livello (ora è nel decreto legislativo n. 81/2015, art. 21, comma 2). È ovvio infatti che i contratti stagionali, quelli veri, sono per loro natura rinnovabili ad ogni stagione e l’aggravio di 1,4% (e poi 1,9%, 2,4%, 2,9% e così via ad ogni rinnovo) costituisce un balzello gravoso e ingiustificato.
E in tutto ciò cosa c’entra Enzo Biagi? L’occasione per ricordarlo me l’ha data la legge di bilancio 2020, appena entrata in vigore, che esclude dall'applicazione del contributo addizionale i contratti a termine per lo svolgimento, nel solo territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati entro il 31 dicembre 2019.
Insomma, parafrasando George Orwell, tutti gli stagionali sono uguali, ma lo stagionale di Bolzano è più uguale degli altri.
Ma perché? Io non me ne intendo di peculiarità delle province autonome (ma allora perché non anche la provincia di Trento?), ma credo che qui si tratti di una ben riuscita attività di lobby e/o della mitica e anonima manina che nottetempo aggiunge, silenziosamente, lettere e commi al mostro normativo della legge di bilancio.
Resta il fatto, incomprensibile per me, che una attività stagionale prevista da un contratto collettivo e svolta nelle province di Milano o Roma, oppure in quelle di Napoli, Palermo o Bari, costerà di più della stessa attività stagionale prevista da un contratto collettivo, magari lo stesso, svolta nella provincia di Bolzano. Chissà perché un cameriere a Napoli deve costare di più di un cameriere a Bolzano. E se i rinnovi del contratto sono numerosi, la differenza non è cosa da poco.
Il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ne è al corrente? E soprattutto lo sa e cosa dice il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, nella conferenza stampa di fine anno, ha dichiarato: “Via al piano per colmare il divario con il Nord, il 34% dei fondi deve andare al Sud”?
TESTO DELLA LEGGE N. 92/2012, ART. 2 COMMI 28 E 29
In grassetto le modifiche apportate dall'art. 1, comma 13, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019)
28. […] ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29.
29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica:
a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, […].;
b-bis) a partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;
c) agli apprendisti;
d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.