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  • Andrea Morzenti

Acausale ma non troppo



In attesa che il Decreto Rilancio (fu Aprile, fu Maggio) sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale, intornoallavoro è in grado di pubblicare il possibile testo dell’articolo 99 (Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine) con i commenti, passo a passo, di due esponenti politici di primo piano, che hanno però preferito mantenere l’anonimato.


Commenti scritti a penna, uno in blu l'altro in rosso, riportati su un foglio protocollo - gelosamente custodito - su cui è riportato in nero il testo dell'articolo.
 

"In deroga [Che Paese il nostro: sempre a derogare a regole ordinarie o a prorogare termini come accade puntualmente ogni anno con il mitico decreto milleproroghe. Eh già, lo facciamo anche con la cassa in deroga, l’abbiamo fatto pure derogando al divieto di contratti a temine in aziende in “cassa COVID-19” con l’ormai mitica norma di interpretazione autentica (una genialata retroattiva, non c’è che dire); una deroga qua, una proroga là, così sono tutti attaccati alle nostre decisioni che prendiamo all'ultimo minuto in modo da tenerli tutti sulle spine] all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 [Ma perché avete fatto riferimento a tutto l’articolo 21? Eh, lo so; avremmo dovuto richiamare solo il comma 01 di quell'articolo ma, dai, il comma 01 a parte in Italia in quale altro Paese lo leggi? Alle elementari ti insegnano a contare da 1 mica da 01 prima dell’1! Vero, ma lo 01 ce l’avete messo voi con il decreto (cosiddetto) dignità, che diamine! Eh, so anche questo, ma dai ci vergognavamo quell'attimo, cerca di capirci suvvia], per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19 [Capisco, vi siete dovuti inventare un terreno diverso dove poter giustificare la rimozione della vostra bandierina ideologica: la mitica causale impraticabile del decreto (cosiddetto) dignità. Per forza eh, non potevamo mica rimangiarcela così; qualcosa dovevamo pur fare per dire alla nostra base che dai non ci rimangiamo nulla di nulla; che poi, se noti bene, abbiamo voluto tipizzare una nuova causale, mica rimuoverla del tutto; qualcuno pare ci sia già arrivato: la possono utilizzare solo aziende che devono far fronte al riavvio delle attività (post cassa integrazione, ad esempio), non invece le aziende che l’attività non l’hanno mai cessata! Ma va là, mica vero; se volevate arrivare a tanto dovevate scrivere “ai datori di lavoro che riavviano” e non “per far fronte al riavvio”, perché anche un’azienda che non ha mai chiuso ora potrebbe dover far fronte al riavvio, ad esempio, dei propri clienti o, comunque, in generale al riavvio delle (nota che avete utilizzato il plurale, non dell’) attività dell’Italia non dell’azienda, chiuse coi vari dpcm. Urca, vero; intanto però generiamo incertezza e diamo il là a un po’ di possibile contenzioso], è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 [ma, ascolta: innanzitutto, perché 30 e non 31? Sempre alle elementari insegnano la storiella dei “30 giorni a novembre, …” e guarda che agosto ne ha 31 eh!. Mamma mia, che pignolo che sei. Mi pare, ma potrei sbagliarmi, che in qualche bozza qualcuno avesse provato a mettere 30 settembre poi, sai com'è, cambi il mese e ti dimentichi della storiella, eddai che sarà mai. Storiella a parte, quel “fino al 30 agosto 2020” non è chiaro per nulla, lo sai vero? Perché si può intendere in due modi, entrambi difendibili: i) è consentito l’atto del rinnovare/prorogare senza causale, cioè è possibile la stipula fino a (entro) quella data, con il risultato che il contratto rinnovato/prorogato può andare oltre quella data ii) il contratto rinnovato/prorogato senza causale può avere una durata massima fino a (non oltre) quella data. Beh, il nostro intento ovviamente non te lo sto neppure dire, che va bene rimuovere la causale, ma senza esagerare eh. 30 agosto 2020 e non se ne parli (mai) più. Però sai che il marchio di fabbrica delle nostre norme è di non brillare mai per chiarezza, anche se su questo posso dire che siamo in buona compagnia] i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere [Ma, Santo Cielo, perché avete scritto “in essere”? Se la finalità, l’avete scritto voi, è il riavvio delle attività (del sistema Paese non della singola azienda, mio parere) e non la continuità occupazionale o simili, perché mantenere la necessità della causale, che so io, al rinnovo di un contratto cessato quando le attività erano sospese e quindi il contratto non è essere all'entrata in vigore del Decreto Rilancio? Mi spieghi il senso? Ops, mi sa che questa proprio non la so. Ci è proprio sfuggita… Ma, perché vuoi trovare un senso a questa norma, anche se questa norma un senso non ce l’ha? (semicit.)] anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 [Via le causali del decreto (cosiddetto) dignità quindi, il cuore di questo articolo arriva alla fine, ma tant'è. Meglio tardi che mai, con tutti i se e i ma visti prima, ma è un primo passo nella giusta direzione. Ora il Decreto Legge va in Parlamento per la sua conversione in Legge e magari ci sta pure che lì venga migliorato, ormai avete aperto una breccia. Ma, vi siete resi conto che così togliete le causali anche alle Agenzie di somministrazione? Ascolta, non toccare questo tasto dolente. Capisci vero che non potevamo fare diversamente? Del resto, se decidi di equiparare (quasi completamente) i contratti a termine diretti a quelli a scopo di somministrazione (a dubbio di conformità con le norme europee, sì lo so dai), lo fai nel bene e nel male. Quello che il Dignità ha introdotto, il Rilancio ha tolto; per tutti. Nessun dubbio a riguardo, è così. Ed è vero anche che ormai il dado è tratto]."


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