Un amico mi scrive: “ad ottobre il Ministero del Lavoro butta sempre circolari sui contratti a termine”.
E infatti, lunedì 9 ottobre, ecco puntuale la circolare ministeriale che ci dà indicazioni su come leggere le norme del decreto lavoro. Decreto di maggio, legge di conversione di luglio, circolare di ottobre. Vabbè.
Ricordando che le circolari sono vincolanti solo per gli organi ispettivi e non anche per i giudici, tra i punti trattati dal ministero ne spicca uno in particolare: ai fini della acausalità, rinnovi e proroghe pari sono.
Il teorema del ministero è che, fermo restando il limite invalicabile dei 24 mesi, tanto i rinnovi quanto le proroghe possono essere acausali per 12 mesi se stipulati dal 5 maggio 2023 in poi (data di entrata in vigore del decreto lavoro).
Corollario di questo principio, sempre a detta del ministero, è che ai fini del computo dei 12 mesi non si deve tener conto dei soli contratti stipulati dal 5 maggio 2023, come testualmente dice la norma di legge, ma anche delle proroghe stipulate sempre a partire da tale data.
Ecco, se sul teorema il ministero mi trova d’accordo, qualche dubbio mi resta sul corollario. Ma tant'è. Il ministero ha parlato, l’udienza è tolta. O no?
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