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  • Andrea Morzenti

Convertir in legge




Anche questa volta, come sempre.


Il governo approva un decreto legge perché, scrive come deve fare nero su bianco, ci sono casi straordinari di necessità e urgenza. Talmente necessari e, soprattutto, urgenti che alcune misure del suddetto decreto entreranno in vigore solo nel 2024.

Poi, il governo, trasmette il decreto alle Camere per la conversione in legge. E già fin qui.


Il testo del decreto approda quindi nelle commissioni competenti che ci lavorano, lo leggono, lo studiano, lo emendano. La commissione trasmette poi il testo all’aula. Tempo di far due chiacchiere in aula e il governo pone la fiducia su un maxiemendamento che recepisce il testo della commissione. L’aula vota e approva senza colpo ferire (tranne le solite proteste delle opposizioni di turno che magari la Legislatura precedente erano maggioranza e facevano uguale).


Il testo così approvato viene trasmesso all’altro ramo del Parlamento in ossequio al bicameralismo paritario italico, unico o quasi nell’universo mondo. A questo punto ci si accorge che il tempo stringe, che i sessanta giorni per convertire il decreto in legge stanno ormai per spirare. E allora il governo pone anche qui la fiducia e l’aula del secondo ramo del parlamento approva senza colpo ferire (tranne).


Sopra descritto come funziona il potere legislativo, quello deputato a fare le leggi, nel nostro Paese. Il governo e non il parlamento, la commissione e non l’aula.


Ed ecco che, l’ho presa un po’ alla lontana, ieri sera la legge di conversione del cosiddetto decreto lavoro è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Ci torneremo, credo.


Intanto al volo, tre novità: i) anche i rinnovi dei contratti a termine, e non solo le proroghe, necessitano ora di causale non sempre, ma solo quando superano i 12 mesi di durata ii) per calcolare questi dodici mesi si tiene conto unicamente dei contratti stipulati dal 5 maggio 2023 (entrata in vigore del decreto) in poi iii) il cosiddetto staff leasing (cioè il contratto commerciale di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato) sarà fuori dai suoi limiti percentuali (20% sui contratti a tempo indeterminato dell'utilizzatore, o diverso limite previsto dai contratti collettivi) se eseguito con apprendisti o con lavoratori svantaggiati.


Le ultime misure, assieme al superamento delle assurde causali del decreto dignità già contenuto nel testo originario del decreto, sono buone.

Rendono più semplice il contratto a termine, anche a scopo di somministrazione, importante canale di ingresso nel mercato del lavoro e strumento che coniuga flessibilità e tutele. E vogliono favorire l’occupazione dei giovani con il contratto “principe” a loro dedicato, il contratto di apprendistato, nonché l’occupabilità di lavoratori in situazione di svantaggio come definite in sede europea.

Ma se il merito è buono, certo il metodo non lo è. Ma superare il bicameralismo paritario e limitare la decretazione d’urgenza non andava bene perché l’aveva proposto, e quasi portato a temine, quello là che sta antipatico all’universo mondo.

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