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  • Andrea Morzenti

Da un grande potere derivano grandi responsabilità

Aggiornamento: 1 mag 2023




Tira che tiritira, bozza che tiribozza, pare proprio che il primo maggio il governo approverà il suo decreto lavoro. E così Matteo Salvini, che da vicepremier e ministro approvò il reddito di cittadinanza e il decreto dignità, ora da ministro si appresta ad abolirli entrambi, d’emblée.


L’ultima bozza – che i giornali ormai danno come chiusa per la discussione e approvazione in consiglio dei ministri – rinumera articoli, cambia acronimi e riscrive le modifiche alle causali del contratto di lavoro a termine (anche in somministrazione).

Insomma, come sempre accade, il diffonder bozze ha portato consiglio.


Per quanto riguarda il contratto a termine, sparisce – Deo gratias – la "previa certificazione" dei contratti che era prevista nelle precedenti bozze come obbligatoria in assenza della contrattazione collettiva. Almeno così pare, che sempre di bozze stiamo parlando.


Se il testo sarà confermato, fermo restando che per capire se causale sì/causale no si dovrà continuare a seguire le regole del(l’ormai fu) decreto dignità e che nulla cambia per le esigenze sostitutive e le ipotesi di stagionalità, saranno i contratti collettivi a farla da padrone. Saranno infatti le parti sociali, a livello nazionale ma anche aziendale, i soggetti deputati a individuare i “casi” che consentiranno contratti a termine di durata superiore ai dodici mesi e le riassunzioni a termine, al di là delle durate, dello stesso lavoratore (fermo, sempre, il limite massimo dei ventiquattro mesi che non viene toccato).

“Casi” e non più “specifiche esigenze”, altra modifica dell’ultim’ora che semplificherà il compito alle parti sociali e che rimette in gioco, e al centro, la contrattazione nazionale che invece sarebbe risultata sacrificata a favore di quella aziendale se di specificità si fosse continuato a scrivere (a onor del vero, sarà poi il singolo datore di lavoro – che nella somministrazione si legge utilizzatore – a dover specificare quanto le parti collettive hanno genericamente individuato nei loro “casi” in ossequio alla giurisprudenza più che consolidata, ma questo è tutto un altro discorso…).


E se i contratti collettivi nulla prevederanno? Saranno le parti individuali (datore di lavoro – che nella somministrazione si legge utilizzatore – e lavoratore) a poter/dover individuare le “esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva” a far da causale. Senza, e questa parrebbe essere l’altra e significativa modifica rispetto alle prime bozze, la necessità che il contratto di lavoro sia certificato. Facoltà di supplenza concessa alle parti individuali che però non sarà illimitata, ma a tempo fino al 31 dicembre 2024; consegnandoci così un seppur limitato temporalmente ritorno al passato (lo si chiamava il causalone nel 2001 e poi nel 2003) che ha dato origine alla causale quale inimitabile e unico genere letterario.


Dal 1 gennaio 2025, quindi, tutto sarà in mano ai contratti collettivi, alle organizzazioni sindacali e datoriali. Con esclusione di sostituzioni e stagionalità, senza il loro intervento i contratti di lavoro a termine si dovranno infatti fermare a dodici mesi e le riassunzioni a termine saranno precluse. Un ruolo e un riconoscimento certo importante su cui si potrebbe discutere a lungo. Un ruolo però, questo è certo, che assegna alle parti sociali un grande potere da cui però derivano, lo sappiamo, grandi responsabilità.


In attesa del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale, a tutti un buon (che non è ponte) primo maggio!

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