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Saper contare fino a sedici

Andrea Morzenti

Aggiornamento: 27 gen



Sta facendo molto discutere la Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con cui si forniscono le prime indicazioni per gestire le dimissioni per fatti concludenti. Cioè quella situazione per cui un lavoratore non dà più notizie di sé e – di regola consigliato da chi è preposto a difendere i suoi diritti – non si dimette in modo esplicito seguendo l’unica strada possibile (le dimissioni online) ma attende di essere licenziato per poter percepire la NASpI che invece non percepirebbe dimettendosi.


È una delle novità del Collegato Lavoro. Se l’assenza è ingiustificata e protratta oltre il termine previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro lo può comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato. In tal caso, prosegue la norma, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore (dimissioni) e non si applica la disciplina delle dimissioni online.


La norma del Collegato Lavoro dice, da qui la necessità della Nota in discussione, che l’Ispettorato può verificare la veridicità della comunicazione del datore di lavoro con cui lo stesso fa appunto conseguire la volontà del lavoratore, implicita (non espressa) per comportamento concludente, di volersi dimettere.

È la risposta che il Parlamento, in sede di esame del disegno di legge di iniziativa governativa, ha provato a dare alla critica che la norma potesse portare datori di lavoro poco inclini al rispetto delle leggi ad allontanare lavoratori e poi a comunicarne le dimissioni che, evidentemente, non sarebbero certo spontanee ma come si dice in questi casi “spintanee”.


Io penso semplicemente e innanzitutto che questa norma ridurrà i casi di assenze protratte al sol fine di attendere un licenziamento portatore di NASpI. Per il semplice motivo che chi consigliava questa soluzione in luogo delle dimissioni, in gran parte coincidente con chi ha criticato la prima stesura del disegno di legge, ora non lo farà più. E questo, per i datori di lavoro e per le casse della Stato, sarà già un risultato apprezzabile.

Sul resto, non mi accodo per nulla alle critiche quasi unanimi ricevute dalla Nota dell’Ispettorato. Ricordo accadde in egual misura quando, nel 2015, furono introdotte le dimissioni online. I commentatori tutti le dipinsero come il male assoluto. Ora le dimissioni telematiche sono tranquillamente e serenamente una procedura rodata – posta a tutela dei lavoratori – che non arreca alcun disturbo a lavoratori e datori di lavoro ma, al contrario, dà maggiori certezze alla fase sempre delicata della risoluzione del rapporto di lavoro.


Per quanto riguarda le dimissioni per fatti concludenti, oggetto della Nota in questione, dico solo che sarà sufficiente per i datori di lavoro, sempre molto tranquillamente e serenamente, contare fino a sedici (assenza del lavoratore superiore a quindici giorni) e inviare una PEC. Poi l’Ispettorato, del caso, farà il suo (a margine, apprezzabile il termine di trenta giorni che l’Ispettorato si è autoimposto per concludere l’eventuale iter di verifica).


Evitiamo quindi di demonizzare norma e indicazioni operative che, come spesso capita in prima applicazione, recano sì e inevitabilmente dubbi applicativi che a mio parere non devono però offuscarne gli aspetti positivi.

Fermo il fatto che se un datore di lavoro vorrà proseguire come prima (contestazione e licenziamento), nulla e nessuno glielo vieta. Se non, il senso (e le casse) dello Stato.

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