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  • Andrea Morzenti

Una campagna elettorale sotto l’ala protettrice della trasparenza



Mentre la campagna elettorale imperversa, più sulle alchimie che sui contenuti ad onor del vero, con Meloni che non vuole mettere nero su bianco a Salvini che potrà tornare al Viminale, con Berlusconi che dice che i soldi del PNNR li ha ottenuti lui, con Letta che fa patti con Calenda e fa arrabbiare i cocomeri, con Di Maio che se la prende un po’ e teme che la tribuna sia quella del San Paolo (cit. #lepiubellefrasidiOsho), con Conte che boh, con Renzi infetto, odiato e scansato da tutti (consiglio un perfetto Mughini di oggi su HUFFPOST), ecco in tutto ciò venerdì è stato pubblicato in Gazzetta (quella Ufficiale, non la rosea che legge La Russa) l’atteso (?) decreto trasparenza, l’ultima fatica letteraria del (immagino e confido ancora per poco) Ministro del lavoro Andrea Orlando.


Una norma di recepimento di una direttiva europea (ah, per inciso, anche se Meloni diverrà la prima donna premier in Italia non potrà fare quello “che vorrà” come in modo disonesto fa intendere Letta) che introduce un appesantimento burocratico enorme per i datori di lavoro e i loro consulenti.

Intendiamoci, il principio è sacrosanto ma c’è modo e modo. E qui si è scelto un modo arzigogolato che, con ogni probabilità, invece di raggiungere l’obiettivo darà solo noia (altro inciso, e poi la smetto di aprire parentesi che mi rendo conto ne ho aperte già troppe, ora che Calenda ci si è alleato magari può chiedere a Orlando il perché di un decreto scritto così?).


Rimandando a chi su questo decreto ha già detto e scritto (consiglio l’ottimo Paolo Stern) io qui vorrei scrivere due righe due su entrata in vigore e regime transitorio (art. 16).

Ci provo:

  • il decreto è andato in Gazzetta venerdì 29 luglio; io credo, dato che il decreto è del 27 giugno, abbiano atteso fino all’ultimo per rispettare sì la scadenza europea del 1 agosto, ma anche per andare il più in là possibile viste le numerose critiche ricevute alla bozza che è stata fatta circolare;

  • il decreto quindi entra in vigore sabato 13 agosto (poi c’è domenica e poi ferragosto), quindici giorni dopo come d’abitudine;

  • il regime transitorio (che nella bozza non c’era) col tentativo estremo di salvare la data del 1 agosto dice che i) le disposizioni del decreto si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1 agosto 2022 e che ii) il datore di lavoro, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1 agosto 2022, è tenuto entro 60 giorni a dare le informazioni al lavoratore.


Quindi, abbiamo una applicazione del decreto “di default” e una “a richiesta”. Bene. Ma abbiamo visto che il decreto entra in vigore il 13 agosto.

Facciamo qualche esempio:

  1. rapporto di lavoro instaurato in data 13 agosto o successiva, nessun dubbio, applicazione “di default”;

  2. rapporto di lavoro instaurato in data 1 gennaio e ancora attivo alla data del 1 agosto, applicazione “a richiesta” dal 13 agosto;

  3. rapporto di lavoro instaurato in data 1 gennaio e cessato in data 31 luglio, nessuna applicazione;

  4. rapporto di lavoro instaurato il 2 agosto… urca qui il Ministro Olando pare si sia dimenticato di dirci cosa fare (altra intercessione a Calenda se può chiedere mentre fan le liste, scusate l’inciso).


Sul punto n. 4, credo siano tre le possibili ricostruzioni:

  1. nessuna applicazione del decreto (cfr. Enzo De Fusco sul Sole 24 Ore di mercoledì) in base ad un’interpretazione meramente letterale che fatico però a seguire (questi rapporti di lavoro sarebbero esclusi dal decreto, mentre sarebbe inclusi rapporti di lavoro instaurati anche anni fa se ancora attivi al 1 agosto);

  2. applicazione “a richiesta” dal 13 agosto, una sorta di via mediana;

  3. applicazione “di default” ma dal 13 agosto, a mio parere lettura più in linea con la ratio del decreto e che prova a dare un senso alla data del 1 agosto quale decorrenza europea. Questo comunque consentirebbe alle aziende di rispettare la data ma con un agio di quindici giorni (confermando il perché della tardiva pubblicazione in Gazzetta) e differenzierebbe questo caso da quello di cui al punto n. 2 (diversamente i due casi sarebbe identici e non si spiegherebbe la loro trattazione in due commi diversi dell’art. 16).


Che noia, direte. Vero, ed è pure agosto. Vediamo se l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ci dirà qualcosa a breve o se, invece, sono già tutti sotto l’ombrellone.

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