Oggi vi racconto un fatto, così un po’ per sfogo un po’ per rendervi partecipi di quanto accade nel nostro Paese.
Vi parlo di somministrazione di lavoro, di lavoratori assunti a tempo indeterminato, della loro riqualificazione ai fini di una loro ricollocazione e, purtroppo, del perdurare dello loro stato di inoccupabilità.
Eh sì, perché anche i lavoratori in somministrazione (per alcuni sono ancora gli “interinali”) possono essere assunti a tempo indeterminato per essere assegnati, a tempo determinato o indeterminato, presso le imprese utilizzatrici con cui le agenzie per il lavoro hanno sottoscritto un contratto di somministrazione di lavoro.
Quando poi i contratti commerciali di somministrazione terminano (per naturale scadenza o, in caso di durata indeterminata, per recesso) i lavoratori assunti a tempo indeterminato tornano nella disponibilità dell’agenzia e, nell'attesa di una nuova assegnazione, percepiscono una indennità di disponibilità.
Se, come è accaduto nel fatto che vi racconto, l’agenzia non può più mantenere alle proprie dipendenze, per mancanza di occasioni di lavoro, lavoratori in disponibilità assunti a tempo indeterminato, avvia una procedura di confronto con le proprie organizzazioni sindacali e con le stesse definisce un percorso di riqualificazione professionale al fine di incrementare le chances di ricollocazione di tali lavoratori. Lo prevede il contratto collettivo nazionale del settore.
La procedura ha una durata semestrale (un mese in più in caso di lavoratori over 50), durante la quale il lavoratore continua a percepire l’indennità di disponibilità.
Se, anche al termine di detta procedura, permane lo stato di inoccupabilità, l’agenzia può risolvere il contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.
Ma, come sappiamo, la Riforma Fornero ha aggiunto un altro tassello: l’obbligo, per il datore di lavoro che intende procedere con un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di esperire un preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
E quest’obbligo ricade anche sulle agenzie per il lavoro, lo scrive il Ministero del Lavoro in una risposta ad un Interpello.
Bene (ma non benissimo), facciamo allora la richiesta alla Dtl. Spieghiamo tutto; chi siamo, l’intenzione di procedere con il licenziamento per gmo, i motivi del licenziamento, la procedura sindacale esperita e conclusa, il percorso di riqualificazione professionale concordato con le oo.ss. e da noi attuato, il lungo periodo in cui lavoratore è in disponibilità, il permanere dello stato di inoccupabilità, ... ed attendiamo la Dtl.
Dtl che, dopo alcuni giorni, ci chiama e ci dice che nei nostri confronti le norme introdotte dalla Riforma Fornero non si applicano. Il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere esperito. Ci dicono che seguirà, a stretto giro, qualcosa di scritto.
Che non arriva.
Allora, dopo alcuni giorni, richiamiamo.
Si sono sbagliati, la procedura della Riforma Fornero si applica. Ma, trattandosi di 5 lavoratori, non si applica al caso specifico, perché saremmo in presenza, a detta della Dtl, di licenziamenti collettivi e non di licenziamenti plurimi per gmo. Dicono di averci inviato una raccomandata.
Allora facciamo presente alla Dtl che le norme sui licenziamenti collettivi non si applicano al caso di specie per espressa previsione di legge. La Dtl sul punto non ci sente, ma dice che potremmo ovviare al problema suddividendo i licenziati su più Regioni (!) ma, aggiunge, che a questo punto non possono dar seguito alla nostra richiesta perché loro applicano solo la Legge 92 (Riforma Fornero).
Rimaniamo un po’ basiti e chiediamo se possono anticiparci, via email oppure via fax, il contenuto della raccomandata.
Ci rispondono che non è possibile, per loro procedura...
Restiamo allora in attesa della raccomandata. Nel frattempo il tempo passa e, di conseguenza, inesorabilmente, aumentano i costi e l’incertezza.
Buona notte Italia!