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Andrea Morzenti

Da mera eccezione a un divieto di ieri a leva per l'occupabilità di oggi. Il lavoro tramite agen


VENT'ANNI Tanto è passato dall'entrata in vigore del Pacchetto Treu, che ha superato il divieto assoluto di interposizione di manodopera e ha introdotto nel nostro Paese il lavoro temporaneo.

Dal 1997 è possibile, è legittimo anche in Italia, per un imprenditore, per un’azienda, utilizzare la prestazione lavorativa di un lavoratore assunto da un altro soggetto.

Con la Riforma Biagi del 2003 il lavoro temporaneo diventa somministrazione di lavoro, meno limiti e meno divieti, possibile anche a tempo indeterminato, non più una eccezione al divieto di interposizione di manodopera, ma un istituto contrattuale ordinario.

Le società fornitici di lavoro temporaneo diventano agenzie per il lavoro, soggetti che operano a tutto tondo nel mercato del lavoro. Alle aziende nel mondo globalizzato serve flessibilità, serve poter aumentare e ridurre parte della propria forza lavoro con velocità e semplicità.

Il Jobs Act del 2015 rende la somministrazione di lavoro acausale, senza alcuna ragione di utilizzo, più semplice con una riduzione sensibile del rischio del contenzioso.

E grazie alla contrattazione collettiva del comparto delle agenzie per il lavoro, il lavoratore in somministrazione può beneficiare di un pacchetto welfare di primissimo livello. E, terminata l’attività lavorativa, se non assunto direttamente dall'azienda dove ha lavorato, può contare su un’attività di formazione e riqualificazione professionale, finalizzata alla sua ricollocazione.

È il sistema privato: lavoro flessibile, welfare e politiche attive del lavoro. Ripartire, continuare da qui, per costruire il mercato del lavoro del ventunesimo secolo.

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