Allora, è andata così.
Vista la straordinaria necessità ed urgenza (sic!) il Consiglio dei Ministri ad ottobre approva un decreto legge (cd Decreto Fiscale) con un articolo (art. 4) che entrerà in vigore a gennaio.
Diceva, l’articolo, più o meno così: quando l’appalto è endoaziendale, labour intensive (due brutte parole che lasciano intendere che ci sia sentore di un appalto non genuino cioè di una illecita somministrazione di manodopera) e con l’utilizzo di beni di proprietà del committente (situazione che aggrava ulteriormente il sentore), sono i committenti a dover pagare le ritenute fiscali dei lavoratori dell’appaltatore.
Eravamo oltre ogni immaginazione, pago io al fisco le tasse che dovresti pagare tu. Poi, ricevuta una discreta dose di critiche, la norma viene edulcorata con la legge di conversione del decreto.
La Legge va così in Gazzetta Ufficiale, il quotidiano Italia Oggi (quello giallino dal formato strano che secondo me leggono solo negli uffici delle aziende e i loro consulenti) ventila l’ipotesi che l’art. 4 si applichi anche ai contratti di somministrazione di lavoro e l’Agenzia delle Entrate, nel fornire risposte alla stampa specializzata, conferma questa tesi. Sarebbe un’altra tegola sulla testa delle Agenzie per il Lavoro, già messe a dura prova dal decreto cosiddetto dignità.
Molti addetti ai lavori sollevano però più di un dubbio su questa lettura (anch'io nel mio piccolo l’ho scritto qui). Un articolo dell’avv. Giampiero Falasca sul Sole 24 Ore suggerisce un ripensamento e io, ovviamente in tono scherzoso, mi sono subito augurato che all’Agenzia delle Entrate abbiano l’abbonamento al Sole. E, leggendo la Circolare n. 1/2020 del 12 febbraio a firma del neo Direttore Ernesto Maria Ruffini, pare proprio che sì, l’abbonamento ci sia e sia attivo.
Scrive l’Agenzia: «l’evidenziata ratio legis […] comporta[no] che non rientrino nel campo di applicazione della disciplina in esame i contratti di somministrazione [di, ndr] lavoro». Insomma, se la finalità è il contrasto alla somministrazione illecita (posta in essere, ricorda la relazione illustrativa della legge, in misura prevalente da cooperative), lasciamo stare (pare ovvio) quella lecita. Bene direi, sul punto possiamo dire che la discussione è chiusa. Un ravvedimento operoso, come ha scritto qualcuno.
Ma, certo per altri aspetti, più della Legge poté la Circolare. Ne cito due, emblematici:
Requisito del prevalente utilizzo di manodopera. Per la determinazione della percentuale di manodopera deve essere ricompreso non solo il lavoro dipendente o assimilato ma anche «il caso in cui il lavoratore abbia un formale inquadramento lavorativo differente (ad esempio, di lavoro autonomo), ma nei fatti presti attività di lavoro dipendente presso il committente»;
Obblighi del committente. Il committente dovrà, tra l’altro, verificare «che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all’opera prestata dal lavoratore».
Siamo molto oltre il monitoraggio degli adempimenti fiscali previsti dalla norma. Si chiede ora al committente una valutazione in merito i) al corretto inquadramento subordinato/autonomo e ii) alla congruità della retribuzione dei lavoratori dell’appaltatore. Un controllo in nome dello Stato, a tutto tondo.
Da ultimo, (dico io) preso atto che per gli F24 mancano pochi giorni e che il “Durc fiscale” non è ancora disponibile (è andata bene a chi è riuscito a farne almeno richiesta, recandosi fisicamente allo Sportello), la Circolare – alla conclusione delle sue ben 35 pagine – ci dice che fino al 30 aprile 2020 nessuna sanzione sarà comminata al committente se l’appaltatore avrà fornito un report con le informazioni previste dalla norma, pur senza F24 distinti per singolo committente.
Insomma, se non è una proroga (che nel milleproroghe magari avrebbe fatto cortocircuito con la prescrizione) poco ci manca. Ma, non c’era straordinaria necessità e urgenza?