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  • Andrea Morzenti

Art. Immaginario - Il SEpLeI e non la Cassa

Aggiornamento: 10 mag 2020


Ecco, innanzitutto, io non l’avrei chiamata Cassa Integrazione ma Sostegno Emergenziale per Lavoratori e Imprese, o qualcosa di simile che l’acronimo non mi pare suoni così bene (ma amen).


Anche solo per una questione psicologica, che “essere in cassa” o “mettere in cassa” suona di sicuro sempre male.

 

E, più o meno, avrei scritto la norma così:

Art. Immaginario

(Sostegno emergenziale per lavoratori e imprese)

1. Sino al 31 luglio 2020, nei confronti dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, non trovano applicazione le disposizioni in tema di integrazione salariale, sostituite integralmente dalle disposizioni del presente articolo. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni su casse integrazioni e fondi di integrazione salariale di ogni tipo, compresi i fondi bilaterale di settore.

2. In considerazione della situazione economica venutasi a creare per effetto della emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito il Sostegno emergenziale per lavoratori e imprese (SEpLeI) con le seguenti caratteristiche:

  • durata massima: 3 mesi;

  • periodo di copertura: dal 24 febbraio 2020 al 31 luglio 2020;

  • percentuale di copertura del reddito: 80%;

  • copertura contributiva figurativa: 100%.

3. I datori di lavoro, senza limitazione alcuna, presentano domanda telematica di SEpLeI all’INPS, previa informazione telematica, qualora costituite, alle RSA o RSU. Senza alcuna conseguenza sulla domanda presentata, resta ferma per datore di lavoro e organizzazioni sindacali la facoltà di chiedere una consultazione e di procedere con l’esame congiunto della situazione che ha generato la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.

4. Il SEpLeI è concesso a tutti i lavoratori aventi un qualunque rapporto di lavoro subordinato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Il SEpLeI non prevede alcun onere a carico del datore di lavoro e non ha alcuna implicazione su integrazioni salariali adottate in passato, o che saranno adottate in futuro, dal singolo datore di lavoro richiedente il SEpLeI.

5. A seguito di comprovata richiesta da parte del datore di lavoro, l’INPS anticipa al datore di lavoro il 90% dell’importo del SEpLeI generato durante il mese di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’INPS procede al conguaglio entro il mese successivo, dopo aver avuto evidenza dell’effettivo esborso da parte del datore di lavoro. Il datore di lavoro eroga direttamente al lavoratore il SEpLeI entro il giorno 10 del mese successivo a quello di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

6. Durante il periodo di SEpLeI il datore di lavoro può:

  • con un preavviso minimo di 24 ore richiamare al lavoro il lavoratore, con contestuale sospensione, per il periodo di lavoro, del SEpLeI; l’assenza ingiustificata può essere oggetto di provvedimento disciplinare;

  • organizzare corsi di formazione in modalità FAD: la frequenza a tali corsi è obbligatoria per il lavoratore, pena la decadenza dal percepimento del SEpLeI per l’intero periodo residuo.

7. Stante la natura del SEpLeI, i contratti di lavoro a termine e i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato possono essere prorogati in aziende che hanno proceduto alla richiesta di SEpLeI, anche in deroga a diverse disposizioni di legge.


Ed invece, il Decreto Legge Cura Italia del Governo consta, sul punto, di n. 4 articoli (per un totale di 30 commi).

Questi: Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario), Art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria), Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso), Art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga).

Senza contare gli accordi tra Regione e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, necessari in ogni Regione per l’effettiva operatività della Cassa integrazione in deroga.

Una inutile, costosa e dannosa complicazione in un momento in cui, ancor di più e a maggior ragione, servirebbe meno burocrazia e più semplificazione.

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