top of page
  • Andrea Morzenti

Un Decreto senza Dignità. Cambiando un comma, cambia tutto


Il Decreto Dignità (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), nella bozza che oggi verrà esaminata dal Consiglio dei Ministri, scritta - da quanto si apprende dalla stampa - (anche) dal professor Piergiovanni Alleva, azzererebbe venti anni di storia che hanno sempre più valorizzato il ruolo delle Agenzie per il Lavoro come veri Servizi per il Lavoro.

L'obiettivo che emerge nell'unico comma modificato tra le disposizioni in tema di somministrazione di lavoro (il comma 2, dell'art. 34 del decreto legislativo n. 81/2015, così come risulterebbe modificato dall'art. 2 del Decreto Dignità) è evidentemente e scientemente quello di voler confinare le Agenzie per il Lavoro al solo ruolo di mere aziende commerciali, limitandone il loro importante ruolo sociale, a vantaggio esclusivo dei Centri per l'Impiego pubblici.

Non si modifica nulla degli aspetti commerciali della somministrazione (contratto tra somministratore e impresa utilizzatrice), si modifica tutto dell'assunzione a scopo di somministrazione (contratto tra somministratore e lavoratore).

Cambiando un comma, cambia tutto.

Anche alle agenzie di somministrazione di lavoro, infatti, nelle loro assunzioni a tempo determinato a scopo di somministrazione, è richiesto di rispettare le regole ordinarie, normalmente previste per la totalità dei datori di lavoro privati. Verrebbero così eliminate, dal contratto di lavoro, tutte le deroghe (limiti percentuali, durata, proroghe e rinnovi, periodi di interruzione contrattuale, diritto di precedenza) che da sempre hanno caratterizzato, in considerazione delle evidenti peculiarità del settore, le assunzioni a tempo determinato nel comparto della somministrazione di lavoro (in primis il fatto che le Agenzie per il Lavoro, nell'eseguire il contratto di somministrazione, non assumono nel loro interesse ma per quello della impresa utilizzatrice su cui, da sempre, e nel rispetto delle direttive europee, sono parametrate le assunzioni in termini, anche, di parità di trattamento economico e normativo).

Si vuole tornare, senza poterlo fare espressamente perché in contrasto con le norme europee, al monopolio del collocamento pubblico (così come si sta facendo a favore del Provveditorato nella Scuola con l'eliminazione della chiamata diretta da parte dei Dirigenti scolastici).

Un disegno che, se attuato, porterebbe indietro l'Italia di 20 anni. Vedremo, dopo il Consiglio dei Ministri, se davvero esiste uno "scambio" tra Salvini e Di Maio. A Salvini libertà di azione sui migranti, a Di Maio libertà di azione sulle Agenzie per il Lavoro (definite caporalato da Di Maio stesso).

 

Aggiornamento del 3 luglio 2018

Il Consiglio dei Ministri si è tenuto, il Decreto Dignità è stato approvato. Ora si attende la firma di Sergio Mattarella e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Dopodiché, il giorno successivo la pubblicazione, le nuove norme saranno subito in vigore e il Decreto inizierà l'iter di conversione in Legge in Parlamento (conversione, anche con possibili modificazioni, che deve avvenire entro 60 giorni).

Rispetto alla bozza, il testo definitivo contiene due differenze per le assunzioni a tempo determinato a scopo di somministrazione. Ferma l'applicabilità delle regole ordinarie delle assunzioni con contratto a tempo determinato, il testo prevede che continuano a non applicarsi, alla agenzie di somministrazione, i limiti percentuali e il diritto di precedenza (residua un dubbio su quale sarà il regime delle proroghe).

Per il resto, tutto confermato, con l'applicabilità ai contratti di lavoro (non ai contratti commerciali di somministrazione che restano invariati) ed indipendentemente dall'utilizzatore (stesso o diverso) di i) durata complessiva 24 mesi ii) primo contratto senza causale di durata massima 12 mesi iii) causale dal primo rinnovo o in caso di proroga oltre i 12 mesi iv) rinnovi con interruzione di 10 o 20 giorni ("stop&go") v) costo aggiuntivo dello 0,50% per ciascun rinnovo.

Le novità si applicheranno, senza alcun regime transitorio, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all'entrata in vigore del Decreto Dignità, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto.

Insomma, una vera rivoluzione, che conferma pienamente il disegno del Governo (in particolare dei cinquestelle). Agendo scientemente sul (solo) contratto di lavoro, l'obiettivo è quello di limitare il ruolo sociale delle Agenzie per il Lavoro, confinandole al ruolo di mere aziende commerciali, volendo così favorire i Centri per l'Impiego pubblici.

Questo il testo dell'unico comma (solo primo periodo) modificato alle disposizioni in tema di somministrazione di lavoro:

Articolo 2 (Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro)

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente:

“In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24.”.

Cambiando un comma, anzi un solo periodo, cambia tutto.

[Il secondo periodo dell'art. 34, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, resta invece invariato continuando a prevedere che "Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore", da qui il dubbio sul regime delle proroghe applicabile ai contratti a tempo determinato a scopo di somministrazione].

0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page