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  • Andrea Morzenti

I 24 mesi in un mio dialogo immaginario con il Ministero del Lavoro


Edizione straordinaria di Sant'Ambrogio.

Mentre a Milano sono tutti alla Scala, e leggo di un'ovazione stra super extra meritata a Sergio Mattarella, mi sono immaginato, per un attimo, a Roma in Via Veneto, sede del Ministero del Lavoro. Ho fatto, proprio al Ministero tutto, alcune domande. Ne è nato questo dialogo immaginario.

 

Domanda. Mi scusi, ho letto la Sua Circolare del 31 ottobre e ho alcuni dubbi, posso?

Risposta. Certo, mi dica.

D. Grazie. Non mi è chiaro quello che ha scritto al paragrafo “2.1. Periodo massimo di occupazione”, in particolare non capisco a chi si riferisce. Al somministratore (agenzia) o all’utilizzatore (azienda)?

R. Il paragrafo che cita è riferito all’applicazione dell’art. 19 co. 2 del dlgs n. 81/2015, così come modificato dal Decreto Dignità. E si riferisce all’utilizzatore.

D. Ah, vede? Perché molti sostengono che potrebbe leggersi come riferito al somministratore.

R. Ma no, è chiaro. E prova ne è il fatto che tale paragrafo tratta degli effetti della somministrazione a termine sull’utilizzatore stesso, spiegando le conseguenze del raggiungimento – sull’utilizzatore precisa nuovamente il Ministero, ndr – del limite temporale dei 24 mesi.

D. Mi può chiarire meglio il punto? In particolare, non riesco proprio a capire quanto dice, anche leggendo e rileggendo, l’ultimo periodo di quel paragrafo.

R. È del tutto evidente, e non può essere diversamente, che anche l’ultimo periodo del paragrafo 2.1 continua a riferirsi al computo che l’utilizzatore deve effettuare in caso di utilizzo della somministrazione a termine.

D. Ma perché allora dire di computabilità anche prima del 14 luglio 2018 ("ivi compresi quelli antecedenti alla data di entrata in vigore della riforma", ndr)? Avete creato un po’ di incomprensioni, lo sa?

R. Perché si è voluto ricordare un principio già chiarito da questo Dicastero e cioè il dover tener conto, per l’utilizzatore, di tutti i rapporti di lavoro a termine a scopo di somministrazione (cd missioni) ivi compresi quelli antecedenti al Decreto Dignità (e, fatto salvo – ovviamente - quanto già chiarito con Circolare n. 18/2012, solo se stipulati dal 18 luglio 2012 in poi).

D. Ma le parole “rapporti di lavoro a termine a scopo di somministrazione” cosa vogliono dire esattamente? Continuo ad avere dei dubbi, mi scusi.

R. Il periodo di cui stiamo parlando ha inteso ricordare un principio consolidato, richiamando espressamente i soli “rapporti di lavoro a termine a scopo di somministrazione” che l’utilizzatore deve computare nel proprio limite temporale dei 24 mesi (prima del Decreto Dignità erano 36, ma, salvo il numero di mesi, non cambia nulla). In quanto, se il contratto commerciale di somministrazione a termine è eseguito dal somministratore con rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, tali contratti e periodi di lavoro (missioni) non rientrano nel limite temporale dei 24 mesi, come chiarito dalla stessa Circolare del 31 ottobre all’ultimo periodo del punto “2. Somministrazione di lavoro” (“Giova, invece, precisare…”)

D. Ma quindi, approfitto ancora un attimo della Sua pazienza, qual è a Suo parere la decorrenza della computabilità dei contratti a termine a scopo di somministrazione per il limite temporale dei 24 mesi sul somministratore?

R. Questo non l’abbiamo inteso trattare in quanto risulta evidente come le norme non possono che disporre per l’avvenire.

Già, vero. Lo pensavo anch’io prima di leggere la Circolare, ma poi, sa com’è, sono venuti dubbi a tutti… La ringrazio, alla prossima. E cari saluti.

 

Di seguito i passaggi della Circolare del Ministero del Lavoro n. 17 del 31 ottobre 2018 citati nel dialogo immaginario:

2. Somministrazione di lavoro

[...]

Giova, invece, precisare che nessuna limitazione è stata introdotta per l’invio in missione di lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore. Pertanto in questo caso, ai sensi dell’articolo 31 del citato decreto legislativo n. 81, tali lavoratori possono essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata, rispettando i limiti percentuali stabiliti dalla medesima disposizione.

2.1. Periodo massimo di occupazione

L’estensione, operata dal decreto-legge n. 87, delle disposizioni previste per il contratto a termine anche ai rapporti di lavoro a termine instaurati tra somministratore e lavoratore ha lasciato inalterata la possibilità, riconosciuta alla contrattazione collettiva, di disciplinare il regime delle proroghe e della loro durata (art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015).

In proposito occorre anche considerare che per effetto della riforma l’articolo 19, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 è adesso applicabile anche alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Ne consegue che il rispetto del limite massimo di 24 mesi - ovvero quello diverso fissato dalla contrattazione collettiva - entro cui è possibile fare ricorso ad uno o più contratti a termine o di somministrazione a termine, deve essere valutato con riferimento non solo al rapporto di lavoro che il lavoratore ha avuto con il somministratore, ma anche ai rapporti con il singolo utilizzatore, dovendosi a tal fine considerare sia i periodi svolti con contratto a termine, sia quelli in cui sia stato impiegato in missione con contratto di somministrazione a termine, per lo svolgimento di mansioni dello stesso livello e categoria legale.

Pertanto, il suddetto limite temporale di 24 mesi opera tanto in caso di ricorso a contratti a tempo determinato quanto nell’ipotesi di utilizzo mediante contratti di somministrazione a termine. Ne consegue che, raggiunto tale limite, il datore di lavoro non potrà più ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato con lo stesso lavoratore per svolgere mansioni di pari livello e della medesima categoria legale.

Inoltre, si chiarisce che il computo dei 24 mesi di lavoro deve tenere conto di tutti i rapporti di lavoro a termine a scopo di somministrazione intercorsi tra le parti, ivi compresi quelli antecedenti alla data di entrata in vigore della riforma. [ultimo periodo]

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