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Le cinque cose da sapere sulla riforma della Magistratura

  • Immagine del redattore: Andrea Morzenti
    Andrea Morzenti
  • 3 ore fa
  • Tempo di lettura: 9 min


Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, ormai credo lo sappiamo un po’ tutti, si vota per il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere tra Magistratura giudicante (chi giudica, i giudici) e Magistratura requirente (chi accusa, i pubblici ministeri).

 

Ho provato a scrivere queste righe per provare a spiegare su cosa voteremo. Prima però una premessa, con l’obiettivo di capire prima di tutto di cosa parliamo.

 

Parliamo della nostra Costituzione, la Legge fondamentale dello Stato, come ci hanno sempre spiegato a scuola, dove ci sono i diritti/doveri dei cittadini e le regole di funzionamento dello Stato. La Costituzione può essere modificata solo con una legge "speciale", approvata rispettando questi “paletti”:

  • due votazioni a favore, sullo stesso testo di legge, da parte di ognuna delle due Camere;

  • nella seconda votazione devono votare a favore almeno la metà più uno dei parlamentari (non solo di chi è presente al momento del voto, ma di tutti i parlamentari). Se i voti favorevoli sono almeno i due terzi, la legge è approvata. Altrimenti la legge è sospesa e si può chiedere un referendum. Come è successo in questo caso.

Il referendum costituzionale è senza quorum, valido cioè indipendentemente dal numero dei votanti. Se vince il Sì la legge diventa definitiva e modifica così la nostra Costituzione, se vince il No la legge viene definitivamente abbandonata.

 

Ed ecco quelli che, secondo me, sono i cinque contenuti principali di questa legge di riforma della Magistratura.

 

1. LA SEPARAZIONE DELLA CARRIERE

Fulcro, contenuto e obiettivo della riforma.

Per i sostenitori della riforma si tratta i) del naturale completamento del passaggio, avvenuto nel 1989, dal sistema penale inquisitorio al sistema penale accusatorio (la differenza principale tra i due sistemi sta nel fatto che nel primo la prova è spesso precostituita nella fase istruttoria, mentre nel secondo la prova si forma davanti al giudice nel dibattimento), nonché ii) della naturale conseguenza, dagli stessi sostenitori della riforma ritenuta tanto necessaria quanto tardiva, della approvazione praticamente unanime, nel 1999, del nuovo art. 111 della Costituzione (“ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”, comma 2).

La riforma non delinea una mera separazione delle funzioni tra i singoli magistrati che, nel processo, giudicano e i singoli magistrati che, nel processo, accusano (la legge Cartabia del 2022 è già intervenuta fortemente in tal senso prevedendo che il magistrato può optare il cambio tra funzioni giudicanti e requirenti una sola volta purché entro dieci anni dalla assegnazione della prima sede). Otterremmo, invece, la separazione delle carriere (ruoli, compiti e certamente anche funzioni), tra intero corpo giudicante e intero corpo requirente, all’interno della Magistratura. Concorso diverso per accedervi (forse, ma questo lo deciderà una legge ordinaria), diversa formazione, diverse frequentazioni, fors’anche diversa cultura giuridica.

I pubblici ministeri hanno un ruolo, i giudici ne hanno un altro. Il pubblico ministero non è un giudice che prova ad anticipare la sentenza (come purtroppo spesso ci capita di leggere sui giornali) ma è parte (pubblica accusa) nel processo, al pari del difensore (avvocato) dell’imputato. Con la riforma, la Magistratura – permettetemi prima una sintesi e poi una piccola digressione – non sarà più “giudici + pubblici ministeri” (come chiedono i sostenitori della cd “cultura della giurisdizione”, locuzione che sta a questo referendum come “combinato disposto” stava all’altro, ok questa la capiscono in pochi) ma, invece, “giudici e pubblici ministeri”. Non sentiremo più il procuratore Gratteri chiamato dai giornalisti “giudice Gratteri”, senza che neppure egli stesso abbia qualcosa da obiettare.

Da ultimo, non certo meno importante, la riforma non prevede, va detto con assoluta certezza e la necessaria fermezza, alcun controllo da parte dell’esecutivo (il governo) sui pubblici ministeri, né tantomeno il controllo di una non meglio precisata politica sulla Magistratura tutta.

Gli articoli, sul punto, su cui siamo chiamati a dire il nostro Sì o il nostro No sono:

Art. 102 “La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti

Art. 103 “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente

[in grassetto, le parti aggiunte dalla riforma]

 

2. I DUE CONSIGLI SUPERIORI DELLA MAGISTRATURA (CSM)

Naturale conseguenza della separazione delle carriere è la previsione di due distinti CSM, in luogo dell’unico previsto oggi dalla Costituzione vigente.

La Magistratura rimane un ordine (o potere dello Stato) unico e, abbiamo visto, autonomo e indipendente da ogni altro potere (esecutivo, legislativo). Ma essendo divisa (separata) in due distinte carriere, due saranno gli organi di rilevanza costituzionale che, semplificazione giornalistica, possiamo chiamare (impropriamente) “organi di autogoverno della Magistratura”: uno per la Magistratura giudicante, un altro per la Magistratura requirente.

[piccola digressione: il CSM è spesso definito, sui giornali e in TV, organo di “autogoverno” della Magistratura, ma sarebbe più corretto definirlo organo di “governo autonomo” della Magistratura. La definizione di “autogoverno”, infatti, non è propriamente corretta dato che il CSM, come vedremo meglio in seguito, non è composto unicamente da magistrati. È certamente, invece, organo di “governo autonomo” in quanto il CSM non è espressione di nessun Ministero – pur essendo i magistrati dipendenti pubblici, funzionari dello Stato – al fine di garantire la necessaria autonomia della Magistratura]

 

3. I COMPITI DEI DUE CSM

Ma cosa fa il CSM oggi e cosa faranno i due CSM nella ipotesi di riforma?

Mi limito qui a riportare gli articoli della Costituzione attuale e riformata

Art. 105 attuale “Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”.

Art. 105 riformato “Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati”.

Come si può facilmente notare i compiti resterebbero pressoché identici se si esclude la funzione disciplinare che, come vedremo, passerebbe ad un Alta Corte di nuova istituzione che avrà comunque un ruolo di rango costituzionale.

 

4. I COMPONENTI DEI DUE CSM

Iniziamo col dire che il CSM, l’abbiamo credo intuito da punto precedente, non è il “piccolo parlamento” dei magistrati, non è quindi l’organo rappresentativo della Magistratura. Lo dico subito perché questo aspetto potrà essere utile per provare a capire il perché della composizione dei due CSM come previsti dalla riforma.

Primo punto, non cambierebbe con la riforma, è il Presidente della Repubblica a presiedere il CSM e sarà sempre il Presidente della Repubblica a presiedere il CSM giudicante e il CSM requirente. A conferma dell’importanza e rilevanza che la nostra Costituzione assegna (e continuerà ad assegnare) alla Magistratura e al suo (ai suoi) organo (organi) di governo autonomo (art. 87 Costituzione).

Secondo, e anche qui nulla cambierebbe con la riforma, il CSM (i due CSM) è (saranno) composto (composti) per la maggioranza dei due terzi da magistrati e per il rimanente un terzo da professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio.

Ne fanno poi parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione, oggi nell’unico CSM mentre con la riforma rispettivamente nel CSM giudicante e nel CSM requirente. Anche qui, sostanzialmente, nulla cambierebbe.

Ora, assodato che la maggioranza dei due CSM resterebbe espressione della Magistratura, vediamo le differenze che la riforma introdurrebbe sulla modalità di scelta dei suoi componenti.

Oggi, tanto i componenti “togati” (i magistrati) quanto i membri “laici” (professori, avvocati), sono eletti. I primi dai magistrati, i secondi dal Parlamento in seduta comune.

Domani, con la riforma, i primi (“togati”) sarebbero sorteggiati (“estratti a sorte”, come scrive la riforma) rispettivamente tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. I secondi (“laici”) sempre sorteggiati da un elenco compilato mediante elezione da parte del Parlamento in seduta comune.

Da ultimo, e anche qui nulla sostanzialmente cambierebbe, oggi il CSM elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento. Domani, ciascun CSM eleggerebbe il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento.

Queste le norme (art. 104 Costituzione). Ora qualche necessaria riga di commento.

Tanto oggi quanto domani i membri “laici”, coloro i quali si dice semplicisticamente sono espressione della politica, non sono e non saranno nominati dal Governo ma espressione del Parlamento in seduta comune. È una precisazione e differenza certo non da poco conto. E a nulla rileva dire che ormai il Parlamento conta niente perché esegue quanto il Governo chiede. Non sto sostenendo che questo, ahimè, non sia in gran parte vero, intendiamoci. Dico però che il nostro Paese, munito dei necessari anticorpi a difesa della democrazia e del pluralismo, avrà certamente una legge rispettosa delle prerogative delle minoranze parlamentari, esattamente come avviene oggi (poi se il punto è la paura dell’altro, di chi oggi è al governo, piuttosto che il merito della norma, beh allora alzo le mani).

E veniamo ai “togati”, oggi eletti e domani con la riforma sorteggiati. Nel ricordare cosa fa il CSM (assunzioni, trasferimenti, promozioni) e cosa non è (organo rappresentativo), chiediamoci se le elezioni – naturalmente metodo di selezione più che legittimo, va da sé, dato che è stato previsto dai Costituenti – hanno consegnato alle correnti della Magistratura un peso e un ruolo eccessivo. E se, qualche conseguenza, hanno generato pratiche spartitorie e dilatorie nell’assegnazione degli incarichi ai Magistrati, con possibile discapito di scelte basate su competenze e merito nonché causa di ritardi della giustizia. La storia pare dica di sì. E allora, memori del fatto che non si deve eleggere alcun rappresentante di nessuno (al contrario di quando si elegge il Parlamento, il Consiglio comunale, ma anche più semplicemente i rappresentanti di classe), il sorteggio risulta essere una soluzione legittima e certamente da non demonizzare (salvo voler dar retta al simpatico Giovanni Storti, bravo attore ma pessimo e mal consigliato giurista improvvisato).

 

5. L’ALTA CORTE DISCIPLINARE

Oggi il CSM, tra i vari suoi compiti, ha anche quello di esercitare il potere disciplinare nei confronti dei Magistrati. Domani, con la riforma, la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati (tanto giudicanti quanto requirenti) sarà invece affidata ad una Alta Corte, sempre di rango costituzionale. Un organo ad hoc di cui riporto le caratteristiche salienti (art. 105 Costituzione riformata):

  • l’Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità (Corte di Cassazione).

  • l’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

  • l’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato.

  • contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

  • la legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.

Qui mi limito soltanto a dire che non ravvedo alcun attacco alla Magistratura, alla Costituzione, alla democrazia ma, invece, il perseguimento dell’obiettivo di avere un organo specializzato (la riforma non a caso definisce “giudici” tutti i componenti dell’Alta Corte) dedicato a un tema sicuramente di grande rilievo che, è bene ricordarlo, nulla ha a che vedere con il merito delle sentenze (primo grado, appello, Cassazione, nulla cambia).  La riforma, infatti, definisce regole e garanzie che intervengono quando a “sbagliare” potrebbe essere un Magistrato. Ritengo che passare dalle poche parole che la Costituzione attuale dedica al tema ad una previsione così organica, non possa che avere effetti positivi.

 

Da ultimo, la riforma prevede queste disposizioni transitorie:

“1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale”.

 

Ecco, queste sono, a parer mio, le cinque cose che è importante conoscere sulla riforma costituzionale che voteremo con il referendum di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. È un voto importante. Non è un voto sul Governo ma è un voto su un progetto di riforma su una parte importante della nostra Costituzione, la legge fondamentale del nostro vivere assieme. Come ho scritto sopra, non c’è quorum. Andiamo a votare, non deleghiamo ad altri una scelta così importante per noi e per i nostri figli.

 

Buon voto a tutti.

 

***

 

Post scriptum

 

“Ho difeso, spiegato e votato Sì alla riforma Renzi non perché l’ha fatta Renzi, ma perché portava a compimento istanze a cui ho sempre creduto (il superamento del bicameralismo paritario).

Voterò Sì alla Riforma Nordio per lo stesso motivo. Sto nel merito delle cose, ho sempre provato a farlo. La separazione delle carriere, il definitivo e compiuto passaggio dal sistema inquisitorio a quello accusatorio, il passaggio da pm+giudici alla ricerca della legalità di Stato a pm che accusa e giudice terzo e indipendente che giudica sono il punto della riforma. Io da lì non mi muovo, convinto che il garantismo e le tutele per indagato e imputato siano da mettere al primo posto”.


[ho trovato questo vecchio messaggio in una chat di whatsapp. mi fa piacere metterlo anche qui]

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