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  • Andrea Morzenti

Storia di un folle, interinale, emendamento



Non si può dire che la norma non abbia generato da sempre più di un dubbio. Mi riferisco all'art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, nella parte in cui prevede che ai fini del raggiungimento dei 24 mesi di durata massima (o altra durata prevista dai contratti collettivi) le aziende, oltre ai contratti a termine diretti, devono tener conto anche dei periodi di somministrazione a tempo determinato.

 

Ma un dubbio tra i tanti, qui non li cito tutti, in assenza di giurisprudenza pareva ormai superato tra gli addetti ai lavori. Dottrina quasi unanime, organizzazioni sindacali e datoriali e pure il Ministero del lavoro (con una Circolare del 2018 che, vero, in giudizio conta come il due di picche con briscola fiori, ma insomma il suo peso fuori dai Tribunali ce l’ha pur sempre), sono stati perlopiù concordi nel ritenere che per il raggiungimento dei 24 mesi non devono essere computati i periodi di somministrazione a tempo determinato eseguiti con lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'Agenzia per il Lavoro.


Va detto che una norma più chiara, e non solo la ratio, avrebbe aiutato. Forse poteva aiutare una norma di interpretazione autentica, anzi no vista l’assenza di giurisprudenza e quindi di interpretazioni confliggenti. Allora si poteva intervenire direttamente nel comma 2 dell’articolo 19, precisando l’esclusione dal computo dei 24 mesi in caso di somministrazione con assunzione a tempo indeterminato (ad esempio, “ai fini del computo di tale periodo non si tiene conto…”)


Ah, perché ne sto parlando oggi? Perché la legge di conversione del Decreto Agosto (per ora approvata solo al Senato con la fiducia sul maxiemendamento del Governo, prassi deplorevole ormai consolidata) sta per introdurre una disposizione (quando la Camera con il suo voto di fiducia confermerà il testo del Senato, prassi deplorevole ormai consolidata) in cui si dice che l’interpretazione di cui sopra varrà solo fino al 31 dicembre 2021.


E lo si dice con un comma (il classicissimo 1-bis) che introduce un nuovo periodo alla fine dell’articolo 31, comma 1, del D. Lgs. 81/2015, dove si parla di somministrazione (non di assunzione) a tempo indeterminato. A conferma che Parlamento e Governo quando intervengono sulla somministrazione di lavoro dimostrano di non conoscerla e non ci azzeccano mai.


Ecco, quando si dice che l’intenzione è buona ma la formulazione è pessima.

Oltretutto, la data rimarrà solo nella legge di conversione e non anche nel D. Lgs. 81/2015. Con difficoltà per l’interprete che sfogliando le norme del Codice dei contratti (questo dovrebbe essere l’81/2015) non troverà alcuna data. Insomma, un pasticcio nel pasticcio.


Con una data di fine oltretutto nascosta, vorrà dire che da 1° gennaio 2022 quello che fino al giorno prima era lecito per interpretazione pressoché unanime e ora anche per norma di legge, da quel giorno in poi diventerà illecito. Va detto che il tempo per modificare la norma non manca ed è quindi auspicabile che qualcuno in Parlamento (o al Governo) se ne faccia portatore.


Ma come è stata possibile una formulazione di questo tipo? Direi un classico di questo Governo: da una parte chi vede le Agenzie per il lavoro come perno fondamentale per l’incontro domanda-offerta, dall'altra chi (forse non le conosce e) le vede come fumo negli occhi. E allora, con il paravento dell’emergenza occupazionale causata dall’emergenza sanitaria, si introducono norme per liberare il mercato del lavoro ma solo a tempo (si veda ad esempio, sulla stessa lunghezza d’onda, la norma che supera ma solo in parte la causale sui contratti a termine, importante breccia al decreto dignità).

Ma, in questo caso, si va oltre ogni immaginazione, perché il comma in oggetto si sarebbe reso necessario, cito, “in considerazione dell’attuale fase di rilancio dell’economia al fine di garantire la continuità occupazionale”; come se la continuità occupazionale dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il Lavoro sia una tema legato esclusivamente all’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.


Sulla paternità del comma, dentro la maggioranza, fonti ben informate lasciano trapelare un interessante retroscena. Chi vede come fumo negli occhi le Agenzie per il Lavoro (sinistra-sinistra e cinquestelle) era intenzionato a intervenire per evitare il seppur minimo rischio che lavoratori a tempo indeterminato (ma) somministrati potessero vedersi interrotta la loro assegnazione a tempo determinato causa il raggiungimento dei 24 mesi. Non potendo intervenire direttamente, pena il dover riconoscere quanto di buono fanno le Agenzie, costoro han chiesto aiuto a chi vede le Agenzie come perno del mercato del lavoro (Italia Viva). Questi ultimi pare quindi si siano prestati (chissà se e in cambio di cosa, a pensar male) presentando in Commissione al Senato questo folle emendamento, approvato dalla maggioranza e fatto poi proprio dal Governo nel suo maxiemendamento.


Ecco, lavoro e politica si incontrano in un blog.


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Ciao Elli

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