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  • Andrea Morzenti

Trova le differenze


Mi è sempre piaciuto il “Trova le differenze” de La Settimana Enigmistica. Ero bravissimo, non c’è che dire. È un po’ che non ci gioco più, dovrei rimettermi.

 

Ora, quando il Governo pone la questione di fiducia su un maxiemendamento, questo – se approvato – dovrebbe, condizionale d’obbligo, sostituire interamente il decreto legge in fase di conversione in legge. Non si discute, quando approvato quello è. Prassi deplorevole della nostra democrazia parlamentare con bicameralismo paritario (chi mi legge, sa come la penso), ma tant’è.


Ecco, questo è il testo del comma 1-bis dell’articolo 8 che il maxiemendamento approvato avrebbe introdotto al decreto agosto, nella sua conversione definitiva in legge:

“In considerazione dell’attuale fase di rilancio dell’economia al fine di garantire la continuità occupazionale, all’articolo 1 , comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n, 81, è inserito, in fine, con efficacia fino al 31 dicembre 2021, il seguente periodo: “Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.


Ma, nella legge approvata prima al Senato e poi in via definitiva alla Camera, leggiamo:

“In considerazione dell'attuale fase di rilancio dell'economia e al fine di garantire la continuità occupazionale, all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021.”.


Trova le differenze, facilitate dal grassetto.


La settimana scorsa scrissi che la “data rimarrà solo nella legge di conversione e non anche nel D. Lgs. 81/2015. Con difficoltà per l’interprete che sfogliando le norme del Codice dei contratti (questo dovrebbe essere l’81/2015) non troverà alcuna data. Insomma, un pasticcio nel pasticcio”. Invece no: la legge approvata in via definitiva da Senato e Camera è diversa dal testo del maxiemendamento del Governo approvato con la fiducia dal Parlamento. E così la data del 31 dicembre 2021 la troveremo del decreto legislativo n. 81/2015.


Come sia possibile io non lo so. Il Parlamento approva, qualcuno aggiusta. Se non mi son perso qualcosa, non lo escludo, sarebbe parecchio grave.

A questo punto chiediamo solo che la data venga eliminata, con un prossimo provvedimento. Perché già ora qualcuno, a ragione per quel che vale, ritiene sia incostituzionale, in quanto irragionevole visto che la continuità occupazionale deve essere garantita sempre, non solo fino all'anno prossimo.


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Ciao Elli

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